Le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare di Promozione Lazio del 28 gennaio e dei ricorsi relativi al 7 dello stesso mese

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 30.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
Di seguito il comunicato.
CAMPIONATO Promozione
GARE DEL 7/ 1/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – CITTA DI LENOLA
Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso ,ex art. 67 C.G.S., fatto pervenire nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti dalla società CITTÃ DI LENOLA, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto, la Società locale intorno al 10 minuto del II tempo, sul punteggio di 0-0 arbitrariamente accendeva i fari dell’impianto di gioco, senza alcuna richiesta fatta dall’Arbitro. Ebbene non ci sarebbe nulla di male e di sbagliato visto che le condizioni metereologiche in quel momento avevano creato una visuale notturna anche se non erano neanche le 16.00 di pomeriggio e nonostante l’Arbitro non aveva richiesto di accenderle.
Peccato però che lo Stadio di Itri non ha un impianto di illuminazione omologato per poter disputare le gare con le luci in funzione ed infatti non è un caso che i due gol della squadra locale siano arrivati proprio dopo l’accensione delle luci che hanno creato non pochi problemi di visibilità per la squadra ospite, non abituata a giocare con quel tipo di illuminazione, a contrario della squadra itriana la quale su quel campo si allena ogni settimana con i fari accesi.
Pertanto, la ricorrente chiede in via principale di non omologare il risultato conseguito sul campo nella gara di domenica 7 gennaio 2024 tra la MANZI GIOVANNI ITRI e l’ASD CITTÃ DI LENOLA valevole per il campionato Promozione girone E terminata con il punteggio di 2-0 a causa dell’utilizzo di impianto di illuminazione non omologato e non in regola con la normativa federale per i motivi sopra esposti e di conseguenza in applicazione dell’art. 10 c. 1 CGS la sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-3 in violazione dell’art. 59 c. 2 delle NOIF.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l’arbitro riferisce che la stessa è stata disputata regolarmente. In virtù di quanto previsto dalla Regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio, Decisioni ufficiali della F.I.G.C. punto 2, il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell’Arbitro designato a diriger la gara.
Per quanto sopra descritto la gara ha avuto regolare svolgimento e quindi le doglianze della società ASD CITTÃ DI LENOLA non possono essere accolte.
Pertanto, in virtù allart.60, comma 1 delle NOIF
DELIBERA
1. respingere il ricorso proposto dalla società ASD CITTÃ DI LENOLA;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio MANZI GIOVANNI ITRI – ASD CITTÃ DI LENOLA 2- 0;
3. il contributo va incamerato
ZENA MONTECELIO – EUR TORRINO
Preso atto del ricorso proposto dalla società ZENA MONTECELIO, fatto pervenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore PANTALEONI Daniele (24/05/1993), della società EUR TORRINO, poiché nel corso della precedente partita del Campionato di Promozione del 20/12/2023, EUR TORRINO VIGOR PERCONTI, lo stesso sarebbe stato espulso per somma di ammonizioni.
Pertanto, per tale motivo, chiede l’applicazione di quanto previsto da vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della società EUR TORRINO.
Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, in relazione alle eccezioni avanzate dalla società EUR TORRINO riguardo l’inammissibilità del ricorso presentato dalla società ZENA MONTECELIO, si segnala che le stesse non possono essere accolte, in quanto, alla luce dei documenti in possesso dello scrivente Organo giudicante, non si riscontra alcuna violazione, da parte della società reclamante, delle norme procedurali previste in materia dal vigente codice.
Nel merito, esaminato il ricorso; sentito in sede di supplemento l’arbitro della gara del Campionato di Promozione, EUR TORRINO VIGOR PERCONTI del 20/12/2023, lo stesso ha rettificato il nominativo del calciatore della società EUR TORRINO espulso nel corso della gara, per somma di ammonizioni, dichiarando che questi non era il calciatore DI GIAMPASQUALE Marco, n.17, come erroneamente riportato sul referto di gara trasmesso al Giudice sportivo, sibbene il calciatore PANTALEONI Daniele, n.5, come invece correttamente riportato sul rapportino di fine gara consegnato ad entrambe le società al termine della stessa.
Pertanto, il citato calciatore PANTALEONI Daniele, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, come previsto dallart.137, comma 2 del C.G.S..
Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore PANTALEONI Daniele alla gara in oggetto, ai sensi dellart.10, comma 1 e 6 del C.G.S.,
PQM
DELIBERA
– Di accogliere il ricorso proposto dalla società ZENA MONTECELIO;
– Di irrogare alla società EUR TORRINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
– Di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. SALVETA Davide, fino a 9-02-2024;
– Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore PANTALEONI Daniele;
– Il contributo va restituito
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GARE DEL 28/ 1/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RICORSO
LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.LATINA BORGHI RIUNITI ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
GARE DEL 28/ 1/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA + DIFFIDA DEL CAMPO
Euro 2.500,00 ATLETICO LARIANO
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose e minacce ripetute, all’indirizzo della terna arbitrale. I medesimi, al 30′ del primo tempo lanciavano all’interno del recinto di gioco 4 o 5 sassi della grandezza di circa 3 cm, dei quali uno colpiva l’arbitro ad una gamba, senza conseguenze, ed altri 2 cadevano a circa un mezzo metro da un assistente arbitrale. Al 42′ del secondo, dopo l’espulsione di un calciatore della società ospitata, lo stesso veniva prima fatto oggetto di espressioni di stampo discriminatorio razziale e, successivamente aggredito con spinte e schiaffi da alcune persone non identificate, riconducibili alla società, entrate indebitamente nell’area degli spogliatoi. Al termine della gara, altre persone non identificate, presenti anch’esse nell’area degli spogliatoi, rivolgevano ulteriori frasi offensive alla terna arbitrale. Interveniva la Forza Pubblica per ristabilizzare la normalità. Sanzione così determinata per l’aggravante degli insulti di stampo razziale.
Euro 200,00 INDOMITA POMEZIA A.S.D.
Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, facevano esplodere alcuni petardi in tribuna, senza causare conseguenze.
Euro 200,00 SPORTING SAN CESAREO
Perchè persone non autorizzate riconducibili alla società durante l’intervallo sostavano nella zona spogliatoi. Inoltre persona riconducibile alla società nel corso della gara sostava dietro la panchina rivolgendo espressioni offensive alla terna arbitrale.
Euro 100,00 ANITRELLA
Perchè propri tesserati arrecavano danni allo spogliatoio loro assegnato. Si fà obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 7/2025
CORSI LUCIANO (ATLETICO LODIGIANI)
A seguito dell’espulsione di un calciatore della propria squadra entrava sul terreno di gioco rivolgendo all’arbitro ed ad un assistente arbitrale espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e minacce nei confronti degli ufficiali di gara. Al termine del primo tempo si avvicinava nuovamente in atteggiamento minaccioso all’assistente arbitrale, arrivando faccia a faccia con lo stesso e rivolgendogli nuove ulteriori frasi ingiuriose ed intimidatorie, appoggiandogli anche il petto ad una spalla, senza conseguenze. Veniva trattenuto a forza, con estrema difficoltà da alcuni tesserati. Riusciva a divincolarsi e, mentre l’assistente era in procinto di entrare nello spogliatoio cercava di raggiungerlo in maniera aggressiva arrivando a circa 1 metro dallo stesso, nonostante venisse ancora trattenuto. In questa occasione l’assistente per evitare di essere avvicinato nuovamente, urtava violentemente con la spalla sinistra la porta dello spogliatoio, procurandosi forte dolore. Reiterava successivamente ulteriori minacce ed espressioni ingiuriose da fuori della porta dello spogliatoio arbitrale, fino a venire definitivamente allontanato. (RA e AA AA) (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 16/ 2/2024
SCUOTTO GABRIELE (SETTEVILLE CASEROSSE)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 9/ 2/2024
PROTANI MARIO (CECCANO CALCIO 1920)
Per comportamento non regolamentare.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PATACCHIOLA SIMONE (CANTALICE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2024
PIFERI ROBERTO (CANALE MONTERANO CALCIO)
Per comportamento non regolamentare.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
NERI RICCARDO (FONTE MERAVIGLIOSA)
Allontanato per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive, che reiterava da fuori il recinto di gioco. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TINDARO SALVATORE (FUTBOL MONTESACRO)
Allontanato per aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale, al termine della gara rivolgeva frasi offensive a calciatori avversari e nel, contempo, tentava di aggredirli.
DI MARTINO PAOLO (TARQUINIA CALCIO)
Per aver minacciato e poi colpito un calciatore avversario con una testata al volto, facendolo cadere anterra, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARI ALESSIO (VILLA ADRIANA)
Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale. (R AA)
BATTISTELLI ANTONIO (VILLA ADRIANA)
Al termine della gara teneva comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAOLINI DANIELE (ATLETICO TORRENOVA 1986), ORONI ALESSANDRO (CANALE MONTERANO CALCIO)
Per comportamento non regolamentare.
IONTA DOMENICO (SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO), GIOACCHINI STEFANO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
Per doppia ammonizione.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
NERI RICCARDO (FONTE MERAVIGLIOSA), BENIGNI FABRIZIO (RIANO CALCIO).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MICCIO LUIGI (ATHLETIC SOCCER ACADEMY), STEFANINI UBALDO (PRIVERNO CALCIO), DEL CANUTO STEFANO (SORIANESE) BATTISTELLI ANTONIO (VILLA ADRIANA).
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
CASTELLANO SAMUELE (ATLETICO LARIANO)
Per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo ingiuriava con atteggiamento minaccioso. (art. 36 comma 1lett. a) del CGS).
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SABELLI GIANLUCA (SPORTING SAN CESAREO)
Espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava tale comportamento. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MBENGUE NICOLAS SAMUEL (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare persisteva nell’aggredire altri calciatori.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALENNE MAURIZIO (ATLETICO LARIANO), REGINELLA GABRIELE (DUEPIGRECOROMA), NATALINI MATTIA (FREGENE MACCARESE CALCIO), VALENTINI NICOLO (REAL SAN BASILIO 1960).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SANGERMANO DANIEL (AC CASTRO DEI VOLSCI), MASTRELLA FRANCESCO (ATLETICO LARIANO), MENESTO LUDOVICO (ATLETICO LODIGIANI), MOSTARDA LORENZO (CANTALICE), MOSTARDA MATTEO (CANTALICE), BANGURA ISMAEL (CITTA DI LENOLA), SICILIA TOMMASO (FUTBOL MONTESACRO), DEVENUTO ANDREA (GRIFONE GIALLOVERDE), CIARELLI GIULIO (LATINA BORGHI RIUNITI), AMIRANTE DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926), MARTINO DARIO (POLISPORTIVA OSTIENSE), D AVINO GIUSEPPE (POLISPORTIVA TECCHIENA), CECCARINI FEDERICO (REAL SAN BASILIO 1960), TRECCA VALERIO (VILLA ADRIANA), AMBROSETTI PIERMANNO (VIS SUBIACO).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DEMOFONTI FRANCESCO (ATLETICO LODIGIANI)
Per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive a fine gara. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REMIA KEVIN (GRIFONE GIALLOVERDE), STUFA DANIELE (GRIFONE GIALLOVERDE)
Per essere venuto a contatto con un proprio compagno, a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
OLIVA MATTIA (RONCIGLIONE UNITED A R.L.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SILVESTRI MIRKO (ANITRELLA), MORICONI PIERLUIGI (ARCE 1932), FRANCESCHINI EDOARDO (ATLETICO VESCOVIO RN), CESTRA GIANMARCO (CECCANO CALCIO 1920), SALZANO LUCA (EUR TORRINO), DIOP MOUSTAPHA (FIANO ROMANO), TRINCHI CRISTIANO (FIUMICINO S.C. 1926), DI GIROLAMO ANDREA (FOOTBALL CLUB MONTENERO), MAYER NICHOLAS (FUTBOL MONTESACRO), MICCIO SEBASTIAN (FUTBOL MONTESACRO), SARNELLA ANGELO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.), ABIS DANIELE (NUOVA PESCIA ROMANA 2004), CISSE MOUSSA RAFAEL (NUOVO COS LATINA), MORRESI MATTEO (PARIOLI CALCIO), PILERI DIEGO (POGGIO MIRTETO CALCIO), BARBARIA LORENZO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL), MURAGLIA MATTEO (POLISPORTIVA TECCHIENA), DE PERSIO ROBERTO (R. MORANDI A.S.D.), RIZZO STEFANO (RONCIGLIONE UNITED A R.L.), FIA ALESSANDRO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO), KARAM DANIEL ALEJANDR (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO), ZANNETTI EDOARDO (SETTEVILLE CASEROSSE), CELLITTI FILIPPO (SPORT VIRTUS GUARCINO), PAZIENZA FILIPPO (SPORT VIRTUS GUARCINO), CONDRO VALERIO (VILLA ADRIANA), MIZZONI GABRIELE (VILLA ADRIANA), STAMPIGLIA ROBERTO (VJS VELLETRI).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
CIFARELLI LUCA ROMEO (FREGENE MACCARESE CALCIO), MARTELLI SIMONE (NUOVA PESCIA ROMANA 2004),
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GIURINI FRANCESCO (AC CASTRO DEI VOLSCI), PLINI GIOELE (ARCE 1932), DEL FERRARO RICCARDO (ATLETICO LARIANO), FUMASELLI RICCARDO (ATLETICO TORRENOVA 1986), FRADEANI VALERIO (ATLETICO VESCOVIO RN), IANNOTTA FAUSTO (ATLETICO VESCOVIO RN), TITOCCI VALERIO (BELLEGRA 1962), AGNESI EMILIANO (CANTALICE), BELLINI FILIPPO (DUEPIGRECOROMA), DAVI MATTEO (FIUMICINO S.C. 1926), ALESSANDRINI FABIO (FONTE MERAVIGLIOSA), MARESCA ALESSANDRO (FONTE MERAVIGLIOSA), RODA FRANCESCO (FONTE MERAVIGLIOSA), CASSANELLI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB MONTENERO), STENDARDO MARCO (FREGENE MACCARESE CALCIO), TOSI ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.), ZORZETTO TIZIANO (LATINA BORGHI RIUNITI), CASTELLUCCIO ALESSANDRO (OSTIANTICA CALCIO 1926), COLLORAFI EMANUELE (OSTIANTICA CALCIO 1926), GAGGINI GIANLUCA (PALOCCO), SCIARRA MANUEL (PALOCCO), COLAMEDICI LUDOVICO FERNAN (POGGIO MIRTETO CALCIO), PAOLONI KEVIN (POGGIO MIRTETO CALCIO), GABRIELI FRANCESCO (POL.CITTA DI PALIANO), RONCI LEONARDO (POL.CITTA DI PALIANO), BERTINI ANDREA (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL), IPPOLITI OTELLO (POLISPORTIVA OSTIENSE), CIOCCHETTI PIERLUIGI (PRINCIPATO DI COLLI), STEFANINI ANGELO (PRIVERNO CALCIO), CECCARELLI ANDREA (R. MORANDI A.S.D.), FELLI ALESSANDRO (REAL SAN BASILIO 1960), FIMIANI LEONARDO (RONCIGLIONE UNITED A R.L.), TOMASSI FLAVIO (RONCIGLIONE UNITED A R.L.), ZUCCHELLI MASSIMO (SANPOLESE 1961), GALLITANO ALESSIO (SANTA MARINELLA 1947), MONTENERI LORENZO (SANTA MARINELLA 1947), FARRONI CLAUDIO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO), ANDREOLI CLAUDIO (SORIANESE), CATALDI FRANCO (STERPARO), VITTI MARCO (STERPARO), LANGIOTTI MARCO (VILLA ADRIANA), SAVELLONI FRANCESCO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922), CANDIDI ALESSIO (VJS VELLETRI).
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