Accolto il ricorso del Roccasecca in merito alla gara di Eccellenza Lazio disputata lo scorso 15 settembre contro il Campus Eur: 3-0 a tavolino
Di seguito la sentenza del Giudice Sportivo in merito al match di Eccellenza Lazio fra Campus Eur e Roccasecca.
CAMPIONATO Eccellenza Lazio
GARE DEL 15/ 9/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPUS EUR 1960 – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO
Il Giudice sportivo,
preso atto del ricorso proposto dalla Società Roccasecca T. San Tommaso, fatto pervenire nei modi e
termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto
regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore
GIUNCATO Matteo (nato il 11/01/-2004), (entrato con il n. 18, al 26′ del II t. in sostituzione del n. 7
SPERATI Matteo), della Società Campus EUR 1960, non avendo scontato la squalifica per n. 3 gare
effettive, comminatagli con Comunicato Ufficiale n.337 /LND del 10/04/2024.
Pertanto, per tale motivo, chiede l’applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione
sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Campus EUR 1960.
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie, va fatto riferimento all’art. 21, commi 2, 6 e 7 del CGS: In particolare qualora il calciatore
nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato categoria di appartenenza, la
squalifica viene scontata, per le residue giornate nel campionato in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova categoria di appartenenza.
Nel caso di cui trattasi, il calciatore GIUNCATO Matteo, risultava in posizione irregolare non avendo
scontato la squalifica di tre gare inflittagli con Comunicato Ufficiale n.337/LND del 10/04/2024 in quanto
non più in età per prendere parte al Campionato Juniores (C.U.
n. 1 C.R. Lazio/LND del 06/07/2024, par. 3.7 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – UNDER 19, punto
2, let. b).
Pertanto la squalifica doveva essere scontata nel Campionato di Eccellenza.
Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in
oggetto, ai sensi dell’art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
– Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Roccasecca T. San Tommaso;
– Di irrogare alla Società Campus EUR 1960 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
– Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. DAGOSTINO Giorgio, fin all’11/10/2024;
– Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GIUNCATO Matteo.
CRL 75 LND
INSIDE: Numero 1 | Nasce “Inside”, la rivista digitale a cura di MYSP
Rivolgiti alla segreteria del tuo club per richiedere i servizi MySoccerPlayer! L’app MySP Sport è disponibile su App Store e Google Play.