La LND Lazio ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la tredicesima giornata di Eccellenza Lazio

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla tredicesima giornata di Eccellenza Lazio.

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti
nella seduta del 03.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza Lazio

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

OTTAVIA – SS ROMULEA
Il Giudice sportivo,
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, nei quali l’Arbitro riferisce che “la gara non è
stata disputata a causa assenza, prima dell’inizio della stessa, del medico o della ambulanza”, così, come
prescritto obbligatoriamente, con il C.U. n. 101 della L.N.D., comma c) del 08/08/2024. Richiesto
supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi comunica che “alle ore 11:15, orario ufficiale di inizio
della gara, constatata l’assenza del medico e/o dell’ambulanza, informo entrambe le società che avremmo
aspettato il tempo d’attesa di 30′ per attenderne l’arrivo. Alle ore 11:45, non essendo arrivato il medico,
comunico che il tempo d’attesa era terminato. Alle ore 11:50 arrivava un altro medico, non iscritto in distinta
e dico alle società che se accettavano di iniziare ugualmente, pur trascorso il tempo di attesa, dovevano
firmare una dichiarazione: la società Romulea non dava disponibilità pertanto la gara non ha avuto inizio”.
Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n.
7 – La durata della gara – punto 1 ed alle seguenti Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – punto 2, laddove indica
il tempo di gioco delle gare, fa riferimento al “tempo di gara di 45”. Il “tempo di attesa” (che è un tempo
minore “discrezionale” previsto per le gare della L.N.D. e del S.G.S.) non ha una “codificazione temporale
univoca” (che, infatti, il Regolamento non specifica) ed è lasciato alle singole disposizioni del C.R. della
L.N.D. per regolamentare l’eventuale ritardo di presentazione al campo delle società, la mancanza di
documenti da parte dei tesserati, o problemi legati agli indumenti di gioco e il ritardato arrivo dell’Arbitro
designato.
Tutte le altre specifiche legate a situazioni al di fuori di tale casistica (impraticabilità, cause di forza maggiore,
ecc.) vanno pertanto riferite al “tempo di gara” e, pertanto, nel caso in specie, 45′. Pertanto, l’Arbitro, all’ora
ufficiale di inizio della gara, espletati i compiti relativi alla identificazione dei tesserati, avrebbe dovuto
comunicare che si sarebbe atteso un tempo pari a quello di gara (45′) e non il “tempo di attesa di 30′” e, di
conseguenza non dichiarare che la gara non si sarebbe più potuta disputare, alle ore 11:45. Infatti, alle ore
11:50, la società ospitante reperiva un medico, che giungeva al campo e, non essendo ancora trascorsi i 45′
di gara, l’Arbitro avrebbe dovuto invitare entrambe le squadre a scendere in campo per dare inizio all’incontro
e, solo laddove una di esse, od entrambe, avessero declinato l’invito, si sarebbe dovuto far rilasciare apposita
rinuncia e prendere atto della impossibilità di far disputare la gara.
Questo Organo ritiene, pertanto, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente
eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara.
PQM
DELIBERA
– di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza.

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA
Euro 300,00 W3 MACCARESE
Perché propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente
minacciose ed oltraggiose alla terna arbitrale oltre che ai sostenitori della Società avversaria (R. A e CdC).
Euro 200,00 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni
oltraggiose e di grave minaccia alla terna arbitrale (R. AA).
Euro 200,00 ROCCASECCA T.SAN TOMMASO
Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano all’arbitro
espressioni gravemente oltraggiose.
Euro 100,00 MONTE SAN BIAGIO
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
Euro 100,00 POL.CITTA DI PALIANO
Per la presenza, a fine gara, di persone non identificate e non autorizzate, nell’area spogliatoi (R. A e
CdC).
Euro 100,00 POMEZIA CALCIO 1957
Perché propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale (R.
AA).

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ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLLO VITTORIO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
STENDARDO GUGLIELMO (VALMONTONE 1921)
Per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALOUAN MOHAMED KARIM (F.C.PARIOLI A.S.D.)
TAJANI FILIPPO (FERENTINO CALCIO ARL)
SARGOLINI ALESSIO (FIUMICINO S.C. 1926)
MEGARO RAFFAELE (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
PIRO DANIELE (UNIPOMEZIA 1938)
BOSI DANIELE (W3 MACCARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARINO MARCO (ARANOVA)
FUNARI THOMAS (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
FIORENTINI JODY (F.C. RIETI 1936 ASD)
MINOTTI VALERIO (MONTE SAN BIAGIO)
CRISTINI NATIL (POL.CITTA DI PALIANO)
CELLI FEDERICO (POMEZIA CALCIO 1957)
D’URSO LORENZO (REAL CASSINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POLTRONETTI LUCA (APRILIA C.S.P.)
ARENA ANIELLO (ASTREA)
BUSSI CRISTIANO (ASTREA)
MARICCA CARLO SIMONE (ATLETICO PONTINIA)
LUCIANI EDOARDO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
BIRASCHI LUCA (LUISS S.S.D.A R.L.)
STEFANI ENZO (POL.CITTA DI PALIANO)
GIUSTI EMANUELE (TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL (TIVOLI CALCIO 1919)