Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara di Eccellenza Lazio della dodicesima giornata

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla partita di Eccellenza Lazio della dodicesima giornata Romulea-Aurelia Antica Aurelio.

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti
nella seduta del 10.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO Eccellenza C11

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SS ROMULEA – AURELIA ANTICA AURELIO
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 156 del 24/11/2024; esaminati i ricorsi fatti pervenire, a seguito di
tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalle società S.S. ROMULEA e AURELIA
ANTICA AURELIO, con i quali si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento per i seguenti motivi: La società S.S. Romulea rileva che: “al 75′ di gioco l’Arbitro espelleva un
calciatore della società Aurelia Antica Aurelio per condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore.
Ne scaturiva una contestazione dei calciatori della società Aurelia Antica Aurelio nei confronti dell’Arbitro e
degli Assistenti Arbitrali che durava circa 4′. Ristabilita la calma l’Arbitro assegnava un calcio di rigore alla
società Romulea: il Direttore di gara e gli Assistenti venivano nuovamente contestati dai calciatore della
società Aurelia Antica Aurelio e l’Arbitro indicava quale ripresa del gioco un calcio di punizione a favore di
quest’ultima società”. Per tale motivo, chiede la ripetizione della gara in oggetto, come previsto dall’art. 10,
n. 5 lett. C del C.G.S., per errore tecnico dell’arbitro.
Il ricorso è infondato.

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Infatti, ai sensi dell’art.65, lett. b) del C.G.S., i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di
svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottati in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo.
Nel ricorso trasmesso dalla società Aurelia Antica Aurelio, questa rileva l’irregolare partecipazione alla
gara in oggetto del calciatore TAGAMI Anri, nato il 13/03/2005, in quanto non risulterebbe essere tesserato
per la società S.S. Romulea.
Per l’effetto, invoca quanto previsto dal C.G.S. e cioè la punizione sportiva della perdita della gara alla
società S.S.Romulea.
Il ricorso è infondato.
Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante,
certifica che il calciatore TAGAMI Anri è regolarmente tesserato per la società S.S. Romulea a fa data
dal13/11/2024.
In considerazione di tutto quanto sopra,
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società S.S. ROMULEA;
2. di respingere il ricorso proposto dalla società AURELIA ANTICA AURELIO;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: S.S. Romulea – Aurelia Antica Aurelio 1 – 1;
3. I contributi delle società vanno incamerati.

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