Il Giudice Sportivo ha deciso in merito alla partita di Eccellenza Lazio Ferentino-FC Parioli convalidando il risultato di 2-1 per gli amaranto

CAMPIONATO Eccellenza Lazio

GARE DEL 15/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FERENTINO CALCIO ARL – F.C.PARIOLI A.S.D.
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 191 del 18/12/2024;
esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme
Federali, dalla società FC PARIOLI., con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare
svolgimento in quanto: “al 29′ del secondo tempo, nel corso della quarta sostituzione da parte della società
Ferentino Calcio, è subentrato sul terreno di gioco un calciatore con il n. 20, sostituendo il n. 10. Ebbene
non è così. Infatti, ad essere subentrato in campo al posto del n. 10, in un primo momento, è stato, “sotto
mentite spoglie”, il n. 17 (un centrocampista e non già un attaccante) del Club di casa e non il numero 20,
come indicato nel referto. A tal riguardo si rappresenta come il calciatore con indosso la maglia n. 17 fosse
(ed è) in realtà il sig. TCHAOUNA Haroun (attaccante) e non già il sig. Federico PIETROBONO
(centrocampista) come desumibile dalla distinta di gara. Trascorsi ben oltre 5 minuti dall’ingresso in
campo, la Ferentino Calcio richiamava il proprio calciatore al fine di operare un cambio di maglia e
sostituire l’errata casacca recante il n. 17 in luogo di quella corretta, ovvero la n. 20. Alla luce di quanto
sopra, l’episodio occorso integri quanto disciplinato dall’art. 10, comma 1, del CGS, ovvero una situazione
che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione”.
Per tale motivo chiede la vittoria a tavolino.
In subordine, chiede la ripetizione della gara per errore tecnico da parte dell’Arbitro, per violazione della
Regola e del Giuoco del Calcio.
Il ricorso è infondato.
Dalle memorie difensive inviate dalla Società Ferentino Calcio, questo riconosce che il calciatore
TCHAOUNA Haroun, inserito in distinta con la maglia n. 17, all’atto di sostituire un proprio compagno di
squadra, indossava erroneamente la maglia n. 20; questo avveniva solo per un involontario disguido da
parte del calciatore, che veniva immediatamente sanato dopo pochi minuti, senza che ciò comportasse
alcun impatto sostanziale sull’andamento della gara. Pertanto ritiene che non sussistano le condizioni per
ottenere una sconfitta a tavolino a proprio carico. Nè, di pari, ritiene condivisibile l’ipotesi della ripetizione
della gara per errore tecnico dell’Arbitro.

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Sentito l’Arbitro, questi, con supplemento di rapporto, ha evidenziato che: “come da me riportato nel referto
di gara, al 29′ del secondo tempo la società Ferentino Calcio sostituiva con regolare procedura e
segnalazione il n. 10 DEL SIGNORE Luca, con il n 20 TCHAOUNA Haroun. Il calciatore TCHAOUNA
Haroun era stato regolarmente riconosciuto durante l’appello pre-gara con la maglia n. 20, in accordo a
quanto riportato nelle liste presentate dalla società, salvo poi fare l’ingresso in campo con la maglia n. 17
per errore. Alla prima interruzione di gioco dopo la sostituzione, venivo richiamato dall’Assistente Arbitrale
n. 1 CORRADO Stefano, accortosi dell’errore, per far correggere l’equipaggiamento a tale calciatore. Una
volta regolarizzato l’equipaggiamento il gioco veniva ripreso senza ulteriori problematiche”.
CRL 207 LND/ 5
In considerazione a quanto sopra, preso atto che quanto avvenuto non può essere preso in
considerazione da questo O.G. per definire irregolare la gara in oggetto e quindi assegnare la vittoria a
tavolino a favore della ricorrente, nè, di pari, ordinare l’eventuale ripetizione della stessa per un errore
tecnico dell’Arbitro
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società FC PARIOLI;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, conclusasi sul seguente punteggio: FERENTINO CALCIO
– FC PARIOLI 2 – 1
3. di infliggere alla Società FERENTINO Calcio l’ammenda di euro 100,00;
4. di inibire il signor ZERA Marcello Dirigente della società Ferentino Calcio fino al 17.01.2025;
5. Il contributo va incamerato.

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