Queste le decisioni del Giudice Sportivo per tutti i gironi di Promozione Lazio, dopo la ventisettesima giornata di campionato
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla ventisettesima giornata di Promozione Lazio.
CAMPIONATO Promozione Lazio
GARE DEL 2/ 3/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 298 del 05/0/2025; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di
tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società PSV Alatri Guarcino, con il quale
la stessa denuncia che:
– Il giorno 19/02/2025 sul C.U. n. 272 del CR Lazio/LND veniva riportata la squalifica per n. 3 giornate del
calciatore della società ASD SANPOLESE 1961, KONE Abdoulaye (nato il 01/01/1999);
– Il giorno 02/03/2025 nella gara in oggetto, lo stesso calciatore vi prendeva parte, sotto la falsa identità di
GINDAMBA Balanda Emmanuel, indossando la maglia n. 7, come da distinta gara;
– Il Dirigente della Società PSV Alatri Guarcino faceva presente l’accaduto all’Arbitro il quale confermava di
avere effettuato regolare riconoscimento prima della gara;
– Inoltre, lo stesso calciatore n. 7 – sotto identità GINDAMBA – espulso al 38′ del II tempo, durante la gara
veniva ripetutamente chiamato dai propri compagni e dai sostenitori in tribuna, “Kone”:
– Pertanto, la società chiede la sanzione della perdita della gara da parte della società ASD SANPOLESE
1961, in base all’art. 6, comma 10 del CGS.
Il ricorso è fondato.
Questo Organo Giudicante, visto quanto segnalato dalla ricorrente, riteneva pertanto necessario richiedere
all’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio la documentazione relativa al tesseramento dei predetti calciatori
GINDAMBA Balanda Emmanuel (nato il 11/03/1996) e KONE Abdoulaye (nato il 01/01/1999), nonché la
documentazione presentata con la richiesta di emissione della tessera federale n.1188035 rilasciata a
Gindamba Balanda Emmanuel utilizzata dall’arbitro per la sua identificazione.
Alla luce della documentazione ricevuta dall’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, ed in particolar modo
della documentazione allegata alla richiesta di emissione della tessera personale di riconoscimento di
riconoscimento calciatore n.1188035 (pratica n.DL14417450, documento d’identità di Gindamba Balanda
Emmanuel e fototessera caricata sull’apposito portale LND) comparata con le foto allegate al ricorso
trasmesso dalla società PSV Alatri Guarcino relative alla gara di cui in oggetto, e visto altresì quanto
dichiarato dall’arbitro in merito al riconoscimento dei calciatori da lui effettuato, emerge chiaramente che
nella gara ASD SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO del 02/03/202 ha partecipato, sotto falso
nome, il calciatore KONE Abdoulaye, con l maglia n. 7, in pendenza di squalifica, identificato con la
tessera federale n. 1188035 e matricola n. 1092570, intestata a GINDAMBA Balanda Emmanuel In
considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all’art.10, comma 1 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società PSV ALATRI GUARCINO;
2. di comminare alla società ASD SANPOLESE 1961 la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 300,00;
3. di squalificare il calciatore KONE Abdoulaye fino al 19/03/2027(art. 8 e 9 del CGS);
4. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. LUZI Luigi fino al 19/03/2027 (art. 8 e 9 del CGS);
5. Il contributo va restituito.
GARE DEL 16/ 3/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA CON DISPUTA DELLA
GARA IN ASSENZA DI PUBBLICO:
Euro 300,00 VJS VELLETRI
Perché propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni oltraggiose, ingiuriose e minacciose
agli assistenti arbitrali. In particolare, ad uno di essi proferivano, altresì, frasi denigratorie di
discriminazione per motivi di razza. (art. 28 c. 1 CGS). Sanzione così determinata in conseguenza di
ripetute precedenti sanzioni amministrative. (R. A e AA)
AMMENDA
Euro 300,00 NETTUNO
Perché al termine della gara, persona non identificata, riconducibile alla società, entrava indebitamente
nell’area spogliatoi ed avvicinava un assistente arbitrale, tentando di colpirlo con un pugno venendo
tempestivamente fermato dai calciatori della squadra. (R. A e AA)
Euro 100,00 FOOTBALL CLUB MONTENERO
Per aver causato ritardo all’inizio della gara.
Euro 100,00 FREGENE MACCARESE CALCIO
Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive alla
terna arbitrale. (R. AA)
Euro 100,00 LONGARINA TSS 1944 ASD
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
Euro 100,00 PIANOSCARANO 1949
Perché propri tesserati, non identificati, causavano danni allo spogliatoio loro assegnato. Si fà obbligo di
risarcire i danni se richiesti e documentati.
Euro 100,00 POL.CANARINI 1926 RDP
Perché propri sostenitori, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale.
Euro 100,00 PONTINIA
Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive all’arbitro. (R. A e R. AA)
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 23/ 5/2025
ZELFIRO VITTORIO (SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
Per aver rivolto ad un assistente arbitrale ripetute espressioni offensive. (R. AA) (art. 36 comma 1 lett. b)
del CGS)
INIBIZIONE FINO AL 25/ 4/2025
APRUZZESE ANTONIO (ATLETICO TORRENOVA 1986)
Per aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale. (R. AA)
INIBIZIONE FINO AL 28/ 3/2025
GUIDI GIAMMARCO (GRIFONE CALCIO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
MASSAGGIATORI
INIBIZIONE FINO AL 23/ 5/2025
VISELLI DANIELE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
Espulso per offese nei confronti dell’arbitro, entrava indebitamente nel terreno di gioco assumendo
atteggiamento minaccioso verso lo stesso. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)
Eccellenza Lazio | Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26° giornata
ALLENATORI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
CASAROLA DAMIANO (CASTELVERDE CALCIO ARL)
Per aver rivolto espressioni offensive ad un assistente arbitrale. Alla notifica del provvedimento disciplinare
nell’uscire dal recinto di gioco, reiterava le offese alla terna arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FERRANTI LUCA (VILLALBA OCRES MOCA 1952)
Per aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale. (R. AA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
DI CARMINE ANDREA (MONTECELIO 1964)
Calciatore in panchina. Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro espressioni
offensive e blasfeme. Alla notifica del provvedimento disciplinare doveva essere condotto da propri
compagni per uscire dal recinto di gioco; nel mentre proferiva espressione gravemente ingiuriosa e
minacciosa ad un assistente arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
PICCIRILLI RICCARDO (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
Espulso per gioco falloso, alla notifica del provvedimento disciplinare, assumeva comportamento
minaccioso nei confronti dell’arbitro e nel contempo gli rivolgeva espressioni offensive.
(art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VELLITRI PIERMARCO (NETTUNO)
Per aver colpito con un forte pugno allo stomaco un avversario che cadeva a terra.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMASSI LORENZO (BELMONTE CASTELLO)
DI MAGGIO ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB MONTENERO)
GRECO STEFANO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
DI CARLO WALTER (NETTUNO)
SICLARI LEONARDO (NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
GENCO FRANCESCO (PIANOSCARANO 1949)
PAPA GIANMARCO (RIANO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SAVARINO LORENZO (BORGO PALIDORO)
VULTAGGIO NICCOLO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
MARESI ALESSANDRO (NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
VASARI LORENZO (POL.CANARINI 1926 RDP)
ACHILLI FEDERICO (R. MORANDI A.S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
RIZZO STEFANO (ATLETICO CAPRANICA)
NARDI FRANCESCO (BELLEGRA 1962)
CERRONE GABRIELE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
SBARAGLIA LUCA (CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
DI PILATO MICHEAL (FREGENE MACCARESE CALCIO)
DI VILIO FLAVIO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
BLANDINO FEDERICO (MONTEROTONDO 1935)
DINHAM NICOLLOYD MARTI (OLIMPUS ROMA)
PASCUCCI SIMONE (PALOMBARA)
FRANCI LORENZO (PESCATORI OSTIA)
TARTAGLIA ALESSIO (PIANOSCARANO 1949)
FERRAZZOLI LORENZO (R. MORANDI A.S.D.)
CIACCIA LUCA (RONCIGLIONE UNITED A R.L.)
CASALESE MATTIA (STERPARO)
BUCRI FLAVIO (TARQUINIA CALCIO)
ROCCISANO MARCO (TOLFA CALCIO)
NOVELLI DANIELE (VALLE DEL PESCHIERA)
LOPEZ TORRES LUIS DARIO (VIS SUBIACO)
ONGONGA THOMAS (VIS SUBIACO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
PIRONE MIRCO (ANITRELLA)
GORI ALESSANDRO (CECCANO CALCIO 1920)
ROSSI MARCO (GREGORIANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VITALI GIANMARCO (ANITRELLA)
AGNESI EMILIANO (CANTALICE)
MILITARI ALESSIO (CASAL BARRIERA)
SILVESTRI FEDERICO (CASTELVERDE CALCIO ARL)
ROSA FILIPPO (CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
RAGUSO MAICOL (DUEPIGRECOROMA)
MICCIO SEBASTIAN (FUTBOL MONTESACRO)
CIOFFI MAURO (L.V.P.A. FRASCATI)
PERA PIETRO (MONTI PRENESTINI 1919)
GRANATA SIMONE (NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
PADILLA CAMPO OSCAR ENILSON (OSTIANTICA CALCIO 1926)
CESARINI VALERIO (PIANOSCARANO 1949)
PROIETTI DANIELE (PIANOSCARANO 1949)
CIGNITTI MARCO (POL.CANARINI 1926 RDP)
MOLLO MATTEO (PRIVERNO CALCIO)
TIBERI LORENZO (REAL SAN BASILIO 1960)
PROIETTI ALESSIO (RED TIGERS 1957)
FALCONI FLAVIO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
TRINCIA SIMONE (SANTA MARINELLA 1947)
AGLIETTI LUCA (SEMPREVISA)
GAVILLUCCI ANDREA (SEMPREVISA)
CORTELLESI SAVERIO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
TRUGLI DAVIDE (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
BOKRI EMIR (SORATTE – CAPENA)
PIETROLUONGO COSTANTINO (SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
TREBISONDI LUIGI (TARQUINIA CALCIO)
ICETI FRANCESCO (URBETEVERE CALCIO)
GALLO ANDREA (VJS VELLETRI)