Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Coppa Italia Promozione Lazio

COPPA ITALIA << PROMOZIONE LAZIO>>

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ATLETICO CIMINA FALISCA – GRIFONE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva l’irregolare presenza nella distinta della
gara in epigrafe dell’allenatore PUCCICA Rosolino in quanto non risulterebbe tesserato per la società
ATLETICO CIMINA, alla data della gara stessa.
Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha
certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla società ATLETICO CIMINA in ordine al
tesseramento del predetto allenatore.
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all’art. 9, commi 1 e 2, del C.G.S., questo Organo
Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d’ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:
DELIBERA
1. di infliggere alla Società ATLETICO CIMINA l’ammenda di euro 100,00;
2. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. SERALESSANDRI Luigi, fino al 26/09/2025;
3. di squalificare l’allenatore PUCCICA Rosolino per n. 1 giornata di gara.
F.C.PARIOLI A.S.D. – VILLALBA OCRES MOCA 1952
Il Giudice sportivo
esaminato il ricorso fatto pervenire nel rispetto delle Norme Federali, dalla Società VILLALBA OCRES
MOCA 1952, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento,
in quanto l’Arbitro, al termine dei 90 minuti regolamentari, anzichè decretare il termine dell’incontro, ha
fatto effettuare i “tiri di rigore” per determinare la società ammessa al turno successivo della
Manifestazione, a causa di una inesatta interpretazione del Regolamento della stessa, come riportato nel
C.U. n. 32 del 25/08/2025 del C.R. Lazio. Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.
Il ricorso è infondato.
Infatti, preso atto che, come indicato nel predetto Comunicato n. 32 (a correzione di quanto riportato nel
precedente C.U. n. 27, del 07/08/2025) veniva chiarito specificamente che “sarà dichiarata vincente del
turno, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti; a parità di punti, la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si
qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta”.
Ed ulteriormente “solo nel caso di ulteriore parità al termine della seconda gara, l’Arbitro procederà a far
eseguire i tiri di rigore, come da Regola n. 10 delle Regole del Giuoco del Calcio.
Analizzando i risultati delle rispettive gare (Villalba Ocres Moca 1952 FC Parioli 1 – 2, gara di andata del
07/09/2025 e FC Parioli Villalba Ocres Moca 1952 0 – 1, gara di ritorno del 14/09/2025), appare evidente
che, al termine del tempo regolamentare di quest’ultima, il Direttore di gara doveva dichiararne la fine, in
quanto, come da Regolamento risultava che tale serie di risultati ricadeva nella fattispecie che escludeva
la necessità “della appendice” eventuale dei tiri di rigore.
L’aver, comunque, fatto effettuare detti tiri, non può ritenersi, da parte di questo Organo Giudicante, fatto
idoneo a ritenere inficiata la parte di gara disputata regolarmente, conclusa con un verdetto inequivocabile
al 90′, atto a determinare la società vincente.
CRL 62 LND/ 8
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio FC PARIOLI – VILLALBA
OCRES MOCA 1952 0 – 1;
3) il contributo va incamerato.
L.V.P.A. FRASCATI – PALOCCO
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che al 42’ del secondo tempo veniva
ammonito il n. 14, RACANIELLO Lorenzo (26/12/2004) che non risulta tesserato per la Società ASD
PALOCCO, alla data della gara stessa.
Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha
certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla Società ASD Palocco in ordine al
tesseramento del predetto calciatore.
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all’art.10, commi 1 e 6, lett. a del C.G.S. questo Organo
Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d’ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:
DELIBERA
1. di infliggere alla Società ASD PALOCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
2. di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. TORTOLANO Paolo, fino al 26/09/2025
NOVA 7 – BELLEGRA 1962
Il Giudice Sportivo,
preso atto del ricorso trasmesso dalla società ASD BELLEGRA 1962, nei termini previsti dalle norme
vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in
quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore RANIERI Danilo, della società ASD
NOVA 7, non avendo scontato la squalifica comminatagli con C.U. n. 96 del 13/10/2023.
Per l’effetto, chiede la vittoria della gara a tavolino Contestualmente la società ASD BELLEGRA 1962, ha
altresì presentato ricorso avverso la decisione dell’Arbitro della gara in oggetto, il quale al termine della
stessa ha fatto effettuare i tiri di rigore per determinare la qualificazione al turno successivo della
Manifestazione, nonostante il Regolamento non lo prevedesse nella fattispecie del risultato determinatosi
sul campo al termine della gara.
Essendo preminente, ai fini della decisione, il ricorso sulla posizione irregolare del calciatore RANIERI,
questo O.G. ritiene lo stesso fondato.
Infatti, il citato calciatore RANIERI Danilo, risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica
di n. 1 gara inflittagli con C.U. n 96 del 13/10/2023.
Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore RANIERI Danilo alla
gara in oggetto, ai sensi dell’art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.
DELIBERA
– Di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD BELLEGRA 1962;
– Di irrogare alla società ASD NOVA 7 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –
3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
– Di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. ANGELONI Walter, fino a 25/09/2025;
– Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore RANIERI Danilo;
– Il contributo va restituito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Coppa Italia Promozione | La Nova 7 conquista i Sedicesimi di Finale

SOCIETA’

AMMENDA
Euro 200,00 ROCCA PRIORA RDP CALCIO
Perché al termine della gara, persone non identificate, riconducibili alla società, entravano indebitamente
nel recinto degli spogliatoi e rivolgevano gravi offese nei confronti della terna arbitrale e dell’O.T. presente,
nel contempo colpendo con calci la porta dello spogliatoio arbitrali.
Euro 100,00 POL.CANARINI 1926 RDP
Perché propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale.
(R. AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 3/10/2025
PRUNAS GIANLUCA (NOVA 7)
Per comportamento offensivo nei confronti di sostenitori avversari. (R. A e AA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA
CATANZANI ALBERTO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CIACCINI DAVIDE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.
PIPPNBURG FRANCESCO (ALATRI)
Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale. (R. AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VICALI DAVIDE (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
Per somma di ammonizioni.

I AMMONIZIONE DIFFIDA
LOMBARDO LUIGI (ATLETICO LATINA)
CIONE MARIO (BOVILLE ERNICA CALCIO)
BOCCITTO MIRKO (CISTERNA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MASTROGIOVANNI SIMONE (ATLETICO ARDEA)
Per aver rivolto all’arbitro frasi offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LUDOVICI MARCO (BELLEGRA 1962)
ZAPPALA GIOVANNI (BORGO PALIDORO)
CRESCENZO GABRIELE (LANUVIO CAMPOLEONE)
NUOVO JACOPO (VIRTUS PIONIERI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTIROLI NICOLA (CITTA DI FIANO A.S.D.) VINASI LEONARDO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
CERQUETTI MANUEL (FIUMICINO S.C. 1926) CERRI LORENZO (FONTE MERAVIGLIOSA)
SAPIENZA ANDREA (FONTE MERAVIGLIOSA)
PIETROLUONGO VITTORIO (OLIMPUS ROMA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ITALIANO LUCA (ATLETICO ARDEA)
Perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
COSTANTINI LIVIO TAISHI (ATHLETIC SOCCER ACADEMY) SEFERI KLAUS (ATLETICO ARDEA)
OLIVA MATTIA (ATLETICO CIMINA FALISCA) COLASANTI MANUEL (ATLETICO LARIANO)
SABBATINI NICOLO (BORGO PALIDORO) ANDREONI GABRIELE (CITTA DI FIANO A.S.D.)
PANGALLOZZI GIULIO (CITTA DI FIANO A.S.D.) BORRAZZO FEDERICO (GRIFONE CALCIO)
CARRUOLO MARCO (MONTEROTONDO 1935) GUIDOTTI NICOLO (MONTEROTONDO 1935)
RANTE PIETRO (NOVA 7) CARVALHO SANTOS VICTOR (OLIMPUS ROMA)
SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926) BUFFOLINO ALESSIO (PALOMBARA)
VALERIANI MODESTO (PALOMBARA) MONTALBANO BRANDO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)
ALTOBELLI GREGORIO (PONTINIA) FERRAZZOLI LORENZO (R. MORANDI A.S.D.)
ROSI ADRIANO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO) PAOLIELLO SALVATORE (SPORTING SAN CESAREO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA
FORTUNA DAMIANO (ACADEMY LADISPOLI SRL) GAFURI JASIN (ACADEMY LADISPOLI SRL)
ORIHUELA FRANCO JAVIER (ALATRI) SILVESTRI MIRKO (ANITRELLA)
VITALI GIANMARCO (ANITRELLA) CATERINOZZI LORENZO (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)
ITALIANO LUCA (ATLETICO ARDEA) FIMIANI LEONARDO (ATLETICO CAPRANICA)
GIANOTTI ANDREA (ATLETICO CAPRANICA) MENGONI DAVIDE (ATLETICO CAPRANICA)
RIZZO STEFANO (ATLETICO CAPRANICA) SHAHINAS ROMEO (ATLETICO CAPRANICA)
LAZZARINI FRANCESCO (ATLETICO CIMINA FALISCA) SCACCHETTI GIANMARCO (ATLETICO LARIANO)
TOSSICI RICCARDO (ATLETICO LARIANO) FERRANTE ANTONIO ALESSIO (ATLETICO MORENA SSDARL)
MINCHELLA LUCA (ATLETICO TORRENOVA 1986) SANTI PIERLUIGI (ATLETICO TORRENOVA 1986)
SPIZZICHINO MIRKO (ATLETICO TORRENOVA 1986) FELICI ROBERTO (BELLEGRA 1962)
FIORETTI MATTEO (BELLEGRA 1962) LORETI MATTEO (BELLEGRA 1962)
LUDOVICI MARCO (BELLEGRA 1962) MIRTI LORENZO (BELLEGRA 1962)
ERCOLINO LORENZO (BELMONTE CASTELLO) SANTILLI GIAMMARCO (BELMONTE CASTELLO)
TOMASSI LORENZO (BELMONTE CASTELLO) GABRIELLI GIACOMO (BORGO PALIDORO)
SAVARINO LORENZO (BORGO PALIDORO) GESUALE ANDREA (BOVILLE ERNICA CALCIO)
LECCESE SAMUELE (CITTA DI CEPRANO CALCIO) CANTIANI ALDO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
NASTI FEDERICO (CITTA DI FIANO A.S.D.) ZANETTE MATHEUS JOAO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
SBARAGLIA LUCA (CITTA MONTE S.G. CAMPANO) BISCONTI CLAUDIO (CYNTHIA 1920)
MILLOZZI NICOLO (CYNTHIA 1920) CONTI EDOARDO (F.C.PARIOLI A.S.D.)
FRASCA GABRIELE (FIUMICINO S.C. 1926) MADUKA DAVID OBIAJULU (FIUMICINO S.C. 1926)
PEROCCHI ANDREA (FIUMICINO S.C. 1926) SPILA MATTEO (FOLGORE AMASENO)
DI MARIO LORENZO (FONTE MERAVIGLIOSA) STRANIERO EMILIANO (FONTE MERAVIGLIOSA)

ATTARDO SIMONE (FREGENE MACCARESE CALCIO) VISSANI PAOLO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
CORTELLESI SAVERIO (FUTBOL MONTESACRO) MICCIO SEBASTIAN (FUTBOL MONTESACRO)
MARIOTTI DAVIDE (GREGORIANA) FALANGA DIEGO (L.V.P.A. FRASCATI)
PIRAZZI MATTEO (LANUVIO CAMPOLEONE) RACCAGNI LORENZO (LANUVIO CAMPOLEONE)
VITOLO LORENZO (LANUVIO CAMPOLEONE) SORICE LORENZO (LUISS S.S.D.A R.L.)
FANELLI ANTIMO (MONTE SAN BIAGIO) MAGLIOZZI MATTEO (MONTE SAN BIAGIO)
DI SANO DAMIANO (NOVA 7) IANNILLI FRANCESCO (NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
DINHAM NICOLLOYD MARTI (OLIMPUS ROMA) FABIO SIMONE (OLIMPUS ROMA)
PADILLA CAMPO OSCAR
ENILSON (OSTIANTICA CALCIO 1926) PICCIANO JACOPO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
BASSANI MATTIA (PALOMBARA) PALMIERI DANIELE (PALOMBARA)
DI MARCO EMANUELE (PESCATORI OSTIA) MORTAROLI MATTEO (PESCATORI OSTIA)
SANTOVITO GIACOMO (PESCATORI OSTIA) DRAGHI GIACOMO (PIANOSCARANO 1949)
MARINI DANIELE (PIANOSCARANO 1949) OLIVIERI MATTEO (PIANOSCARANO 1949)
CIAVATTA MARCO (POL.CANARINI 1926 RDP) DI GIAMMARCO EDOARDO (POL.CANARINI 1926 RDP)
MASSI GABRIELE (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL) PERESSINI GIANMARCO (PONTINIA)
INCELLI FLAVIO (R. MORANDI A.S.D.) PREZIOSA CRISTIANO (R. MORANDI A.S.D.)
IGLIOZZI MARCO (REAL CAMPAGNANO) PONZO ANDREA (REAL CAMPAGNANO)
PARLAGRECO FRANCESCO (REAL SAN BASILIO 1960) DE CARLO DIEGO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
POSSANZA FRANCESCO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO) TURMALAJ FATJON (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
LUNARDINI FRANCESCO (SPORTING SAN CESAREO) VAUPERI MARIO (SPORTING SAN CESAREO)
SERPENTE SIMONE (TARQUINIA CALCIO) BEVILACQUA MARCO (TOLFA CALCIO)
DE FRANCO DANIELE (URBETEVERE CALCIO) MASTROGIACOMO TOMMASO (URBETEVERE CALCIO)
COMPAGNUCCI GABRIELE (VIGOR PERCONTI) GRIMALDI ANDREA (VIGOR PERCONTI)
IANZI ALESSANDRO (VILLA ADRIANA) LANGIOTTI MARCO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)
MAGGESE EMANUELE (VILLALBA OCRES MOCA 1952) MARIANI EMANUELE (VIS SUBIACO)
GIUDETTI LUCA (VIVACE GROTTAFERRATA 1922) LUCCI ALESSANDRO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
ROBERTI CLAUDIO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

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