La LND Lazio ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di campionato di Eccellenza Lazio
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla terza giornata di Eccellenza Lazio.
Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti
nella seduta del 23.09.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO Eccellenza Lazio
GARE DEL 14/ 9/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ARCE 1932 – TIVOLI CALCIO 1919
Il Giudice Sportivo,
preso atto del ricorso proposto dalla Società Arce 1932, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle
Norme Federali vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore FUMO Ciro (nato il
17/02/2008, al tempo tesserato per la Società Potenza e partecipante al Campionato Nazionale Giovanile
Under 17), con il n. 4 della società SSDARL TIVOLI CALCIO 1919, non avendo scontato la squalifica per
n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni – V infrazione) comminatagli con Comunicato Ufficiale n.
130/SGS – Campionati Giovanili del 05/05/2025.
Pertanto, per tale motivo, chiede l’applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione
sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società SSDARL Tivoli Calcio 1919.
Il ricorso è fondato.
Infatti, il citato calciatore FUMO Ciro risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di
una gara per recidività in ammonizioni (V infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.130/SGS
Nazionale – Campionati Giovanili del 05/05/2025, quale tesserato, all’epoca del fatto, per la società
POTENZA).
Nelle sue memorie difensive la società SSDARL Tivoli Calcio 1919, preliminarmente eccepisce che il
calciatore FUMO Ciro ha preso parte anche alla gara del campionato Eccellenza SSDARL Tivoli Calcio
1919 – Città di Anagni, terminata 2 – 1, nella precedente giornata e la società soccombente non aveva
presentato alcun ricorso avverso tale presenza in campo.
Evidenzia, altresì, la irregolare presenza, nella documentazione allegata al ricorso trasmesso dalla società
USD Arce 1932, di copia del rapportino di fine gara del predetto precedente incontro di campionato del
07/09/2025, disputato dalla società SSDARL Tivoli Calcio 1919.
Entrambe le suddette argomentazioni non possono essere considerate di competenza di questo Organo
Giudicante, essendo di pertinenza di ognuna delle due società prendere in considerazione se presentare o
meno un ricorso, od allegare qualsivoglia documentazione ad un ricorso presentato.
Di contro, per quanto attiene alla contestazione circa l’interpretazione da parte della società USD Arce
1932, dell’art. 21 del CGS, in merito al campionato dove doveva essere scontata la squalifica da parte del
calciatore Fumo, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribadito il necessario bilanciamento tra il principio di
omogeneità (secondo cui la squalifica va scontata nella stessa categoria in cui è stata comminata) ed il
principio di afflittività ed effettività (che impone che la sanzione sia effettivamente scontata ed abbia un
impatto concreto sulla carriera del calciatore, dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non
“premiando un calciatore squalificato con la partita di rango superiore”).
In tal senso, anche la decisione della Corte Sportiva d’Appello, SS.UU., C.U. n. 90 CSA, del 12.02.2018,
nella quale veniva affermato che “la ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 del C.G.S., ” si fonda
soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato
possa essere aggirato mediante escamotage posti in esser dalla nuova società di appartenenza, in base
alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”.
Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in
oggetto, ai sensi dell’art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.
DELIBERA
– Di accogliere il ricorso proposto dalla società USD ARCE 1932;
– Di irrogare alla società SSDARL TIVOLI CALCIO 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
– Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. GASPERINI Sergio, fino al 02/10/2025;
– Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FUMO Ciro;
– Di trasmettere gli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore Fumo Ciro alla
gara Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 07.09.2025 – Campionato di Eccellenza, così come desunto
dalle memorie difensive presentate dalla Società Tivoli Calcio 1919
– Il contributo va restituito.
Eccellenza Lazio 2025/2026 | I risultati della 3° giornata
GARE DEL 21/ 9/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CESTARI RICCARDO (LODIGIANI CALCIO 1972)
Per aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro. Art. 36 c. 1 l.a
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
RUSSO ANDREA (OTTAVIA)
Per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE MONTIS EDOARDO (OTTAVIA) FRANCO LORENZO (TERRACINA 1925)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUCCIARELLI MATTEO (CECCANO CALCIO 1920)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
DEL DUCA PIETROMARIA (GAETA)
ILARI EMILIANO (TIVOLI CALCIO 1919)
A fine gara, per comportamento offensive e minacciose nei confronti di un calciatore avversario.
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