Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso del Roccasecca e accolto quello del C.S. Primavera in merito alla gara dell’ottava giornata di Eccellenza Lazio

L’ottava giornata di Eccellenza Lazio prevista per lo scorso 22 ottobre aveva visto la non disputa della gara Roccasecca-C.S. Primavera a causa del guasto del pullman della squadra di Aprilia, che non era riuscita a raggiungere lo stadio del club ciociaro. Il regolamento prevedeva la sconfitta a tavolino per gli ospiti, che avevano prontamente fatto ricorso alla Lega Nazionale Dilettanti. Il C.S. Primavera ha dimostrato di aver fatto il possibile per raggiungere l’impianto del Roccasecca senza riuscirci. A distanza di meno di un mese è arrivato il responso del Giudice Sportivo sulla vicenda, che ha dato ragione al club di Aprilia.
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Di seguito il comunicato ufficiale.
“Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti nella
seduta del 14.11.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 22/10/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº114 del 25/10/2023;
-esaminati i ricorsi fatti pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali,
dalle società Roccasecca T. San Tommaso e Centro Sportivo Primavera;
La ricorrente Centro Sportivo Primavera, pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località
di Roccasecca (FR), sede dell’incontro per guasto meccanico all’autobus che trasportava la squadra, ed a
tale riguardo trasmette attestazione della Questura di Latina, dichiarazione della società Nuova Tesei Bus.
Per l’effetto, chiede il riconoscimento dell’istituto della causa di forza maggiore e, quindi, il recupero della
gara oggetto del presente ricorso.
La ricorrente Roccasecca T. San Tommaso chiede di accertare la responsabilità della società Centro
Sportivo Primavera per la mancata presentazione e per la disputa della gara in epigrafe, deducendo che dal
momento del danno all’autobus, ore 13:10, all’orario fissato per la disputa dell’incontro, ore 15:30, ci sarebbe
stato tempo sufficiente per raggiungere l’impianto con mezzi sostitutivi.
Chiede quindi la punizione della perdita della gara ex art.53, comma 2 delle N.O.I.F. a carico della società
Centro Sportivo Primavera;
Questo Organo giudicante, esaminata probante documentazione rilasciata da Ente autorizzato, sulla quale
nulla ha da obiettare.
Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società Centro
Sportivo Primavera, visto l’art.55, comma 1 e 2 delle N.O.I.F.
Le considerazione della società Roccasecca T.San Tommaso non si possono prendere in esame in quanto
non era disponibile un mezzo sostitutivo.
DELIBERA
– di respingere il ricorso della società Roccasecca T.San Tommaso;
– di accogliere il ricorso della società Centro Sportivo Primavera;
– di riconoscere la sussistenza dell’istituto della causa di forza maggiore, disponendo pertanto il recupero
della gara di cui all’oggetto;
– si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza, in ordine al recupero della
gara;
– il contributo alla società Centro Sportivo Primavera va restituito;
– il contributo alla società Roccasecca T.San Tommaso va incamerato“.