Nuove decisioni del Giudice Sportivo sul campionato di Eccellenza Lazio: ridotte le sanzioni al calciatore della SSA Rieti e a quello del Civitavecchia

Di seguito i comunicati.
“RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AMATRICE RIETI SSDARL, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE FATO PATRIZIO PER 3
GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.
N.114 LND DEL 25/10/2023
(Gara: W3 MACCARESE – AMATRICE RIETI SSDARL del 22/10/2023 – Campionato
Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023
La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il Comunicato Ufficiale n.114 del 25.10.2023 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Lazio;
esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, ritiene di poter accogliere
parzialmente il reclamo della società Amatrice Rieti, in quanto dagli stessi si evince che le frasi
irrispettose rivolte all’indirizzo dell’arbitro dal De Fato sono state il motivo della seconda
ammonizione (che ha poi quindi portato all’espulsione per somma di ammonizioni), e non sono
state invece pronunciate a seguito dell’espulsione comminatagli dall’arbitro per doppia
ammonizione.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Fato Patrizio a 2 gare.
Il contributo va restituito.
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“RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORINI MANUEL PER 3
GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.
N.137 LND DEL 10/11/2023
(Gara: AURELIA ANTICA AURELIA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 08/11/2023 – Coppa
Italia Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Civitavecchia Calcio
1920 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento
emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 137 LND del 10/11/2023, con il quale
veniva disposta la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel per 3 gare perché ”espulso per
atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara entrava indebitamente nello
spogliatoio arbitrale protestando ripetutamente”.
In sede di gravame la reclamante chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento
della squalifica al calciatore Vittorini ovvero, in via subordinata, una riduzione della stessa in
misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame.
A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Civitavecchia, a sostegno della invocata
riduzione della squalifica, possono ritenersi assumibili, atteso che il gesto addebitato al giocatore
Vittorini può essere qualificato non come “atto di violenza”, ma semmai come richiesta di
chiarimento, seppure invasiva e irriguardosa, che giustifica l’irrogazione di una squalifica più
contenuta.
Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel a 2 gare.
Il contributo va restituito”.
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