Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Città Monte SG Campano e inflitto il 3-0 a tavolino al Nuovo Cos Latina

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sul ricorso presentato dalla società Città Monte SG Campano per l’irregolare partecipazione alla gara di Promozione dello scorso 19/11/2023 di Ilardi Federico, calciatore del Nuovo Cos Latina, in quanto squalificato a tempo fino al 24/11/2023. Il ricorso è stato accolto dall’organo giudicante e alla società neroverde è stata inflitta la sconfitta per 3-0 a tavolino.
Di seguito il comunicato ufficiale.
CAMPIONATO Promozione
GARE DEL 19/11/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CITTA MONTE S.G. CAMPANO – NUOVO COS LATINA
Il Sostituto Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 150 del 22/11/2023;
esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali,
dalla società CITTA MONTE S.G. CAMPANO, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in
epigrafe del calciatore ILARDI Federico (NUOVO COS LATINA) in quanto squalificato a tempo fino al
24/11/2023, con Comunicato Ufficiale n. 146 del 17/11/2023, invocando, per l’effetto, quanto previsto dal
C.G.S.
Il ricorso è fondato.
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Infatti, questo Organo Giudicante, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, rileva che
il calciatore ILARDI Federico, inserito in distinta con il n. 6, risulta in posizione irregolare, e quindi non
aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, in quanto ancora in pendenza di squalifica (fino al
24/11/2023), irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n.146 del 17/11/2023.
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società CITTA MONTE S.G. CAMPANO;
b) di infliggere alla società NUOVO COS LATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 -3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
c) di inibire il dirigente accompagnatore, sig. TOMASONE Guido, fino al 12/01/2024.
d) il contributo va restituito.
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