Queste le decisioni del Giudice Sportivo per tutti i gironi di Promozione Lazio, dopo la tredicesima giornata di campionato
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla tredicesima giornata di Promozione Lazio.
CAMPIONATO Promozione Lazio
GARE DEL 17/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PONTINIA – CITTA DI FORMIA CALCIO
Il Giudice sportivo
Esaminati i ricorsi fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalle Società ASD Pontinia e ASD
Città di Formia Calcio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con i quali si deduce che la stessa non è stata
disputata a causa della irregolarità delle misure delle porte sul campo, evidenzia quanto segue: Nel ricorso
presentato dalla società Pontinia, la stessa rileva che “prima dell’inizio della gara, la società Città di Formia
chiedeva all’Arbitro la verifica delle misure delle porte, presentando riserva scritta tramite il Dirigente
Accompagnatore e non dal capitano della stessa. L’Arbitro, utilizzando un metro fornito dalla medesima
società, anziché richiedere alla società ospitante gli strumenti di misura per le verifiche che la stessa è tenuta
a mettere a disposizione, come previsto dal Regolamento, provvedeva ad effettuare i controlli di
conseguenza. Il Direttore di gara, in un primo momento comunicava che il tempo massimo per terminare il
ripristino regolare sarebbe stato di 45′, salvo poi modificare detto tempo in 30′, tanto è vero che alle ore
15:01 effettuava il triplice fischio ed invitava le due squadre negli spogliatoi, dove, solo in quel momento,
provvedeva ad effettuare il riconoscimento dei tesserati.” Per tali motivazioni chiede la ripetizione della gara.
Nel ricorso presentato dalla società Città di Formia la stessa afferma che “prima della gara veniva presentata
una riserva scritta all’Arbitro dal Dirigente Accompagnatore, relativa ad irregolarità riguardante le porte del
campo che venivano considerate non regolari per via dell’altezza non conforme. Il Direttore di gara faceva
procedere alla misurazione e, constatata l’irregolarità chiedeva alla società ospitante di provvedere a
regolarizzare le misure. Trascorso il tempo di attesa previsto dal Regolamento l’Arbitro, dopo aver preso
visione del mancato ripristino della regolarità, accertata l’impossibilità di far disputare la gara, provvedeva a
decretarne il termine”. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l’Arbitro riferisce che “la gara non è stata
disputata a causa delle irregolarità nelle misure delle porte. La società Città di Formia alle ore 14:25
presentava riserva scritta, tramite il proprio Dirigente Accompagnatore. A seguito di ciò informavo il Dirigente
accompagnatore della società Pontinia ed insieme allo stesso e ai capitani si procedeva a misurare le porte,
che, in effetti si riscontravano non conformi alle misure minime regolamentari e chiedevo, pertanto, alla
società ospitante di provvedere per il ripristino. Al termine del tempo di attesa constatavo che la prima porta
era stata regolarizzata, mentre nella seconda le misure erano ancora irregolari, oltre ad essere presenti sul
terreno di gioco altre irregolarità. Constatato ciò decretavo la fine della gara”.
Chiesto un supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi aggiungeva “che il metro per la misurazione
delle porte mi veniva direttamente consegnato dal Dirigente Accompagnatore della società Città di Formia,
per cui non ritenevo necessario chiederne ulteriore alla società ospitante. Constatata quindi l’irregolarità
effettiva delle misure delle porte, dopo la misurazione, chiedevo al Dirigente Accompagnatore locale di
provvedere alla sistemazione delle stesse. Alle ore 15:04 si provvedeva ad una nuova misurazione e si
riscontrava che, dopo i lavori effettuati, una delle due porte era tornata regolare. Effettuate le nuove
misurazioni anche nella seconda porta, verificavo che ancora sussistevano misure non conformi e si erano
creati alcuni dislivelli del terreno. Pertanto, considerato che dopo aver concesso 34′ per poter sistemare le
porte, non ritenevo che il tempo sarebbe bastato per poter sistemare anche la seconda entro un tempo di
gara e stabilito ciò, decretavo il rinvio della gara. Aggiungo anche che, mentre stavo per effettuare il
riconoscimento delle squadre, prima della gara, alle ore 14:25 la società ospite mi comunicava l’intenzione
di presentare la riserva e pertanto decidevo di attendere a fare il riconoscimento e procedere prima con la
misurazione delle porte.
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A seguito della mia decisione di non far disputare la gara, per la impraticabilità, comunicavo alle due società
che avrei comunque dovuto fare il riconoscimento pre-gara, cosa che avveniva alle ore 15:12 circa.”
Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n.
1 – Guida pratica AIA – punto 2 indica chiaramente che il tempo per effettuare le verifiche ed, eventualmente,
sanarle è “pari ad un termine che, a discrezione dell’Arbitro, ritiene compatibile con la possibilità di terminare
la gara e che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara”.
Pertanto, in primis, va considerata la differenza fra “tempo di attesa”, che è un periodo di tempo che viene
concesso, a seguito di espressa richiesta scritta di una od entrambe le società, per sanare problematiche
relative alla ritardata presentazione in campo delle squadre ovvero la regolarità delle distinte di gara, dei
documenti, ecc. (che per la gare del Campionato in specie è di 30′), dal “tempo di gara” (che per le gare del
Campionato in specie è di 45′).
L’Arbitro avrebbe dovuto comunque, nella fattispecie, attendere l’esaurirsi del tempo di gara prima di
dichiarare la definitiva impossibilità di far disputare la gara e quindi non comunicarlo alle 15:01, sebbene alle
15:45, anche se, come dichiarato “riteneva che il tempo non sarebbe bastato”.
Altra questione di rilievo risiede nell’aver omesso, da parte del Direttore di gara, di procedere al
riconoscimento delle squadre prima della effettuazione delle dovute verifiche sulla regolarità o meno delle
porte, così come prescritto nelle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola n. 2 del Regolamento
del giuoco del Calcio – Punto “2” Impraticabilità del terreno di gioco.
Questo Organo ritiene, dunque, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente
eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara.
Pertanto in funzione a quanto sopra, le doglianze della società ASD Pontinia possano essere prese
parzialmente in considerazione, mentre quelle della società ASD Città di Formia non possano trovare
accoglimento.
PQM
DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla Società ASD Pontinia;
2. di respingere il ricorso presentato dalla società ASD Città di Formia;
3. di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza;
4. Il contributo della società ASD Pontinia va restituito;
5. il contributo della società ASD Città di Formia va incamerato.
GARE DEL 1/12/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 800,00 RIANO CALCIO
Perché propri sostenitori nel corso della gara e in più occasioni rivolgevano espressioni gravemente
offensive agli assistenti arbitrali e all’osservatore arbitrale. Rivolgevano altresì espressioni denigratorie di
natura sessista nei confronti dell’arbitro. I medesimi sostenitori reiteravano offese e minacce nei confronti
della terna arbitrale anche durante il rientro agli spogliatoi scuotendo la rete di recinzione. (art. 28 c. 1
CGS)
Euro 500,00 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO
Perché propri sostenitori, a fine gara, lanciavano in direzione di un assistente arbitrale una bottiglietta, che
non lo colpiva, e nel contempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. I
medesimi sostenitori, nel contempo, indirizzavano sputi alla terna, di cui uno attingeva l’arbitro ad una
spalla. (R. A e R. AA)
Euro 200,00 PSV ALATRI GUARCINO
Perché propri sostenitori nel corso della gara accendevano fumogeni e facevano esplodere petardi, senza
conseguenze; nel contempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose ai calciatori avversari.
Euro 100,00 VIVACE GROTTAFERRATA 1922
Per mancanza di acqua calda negli spogliatoi degli arbitri.
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 7/ 3/2025
ALONZI MASSIMO (CANTALICE)
Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale, alla notifica del provvedimento
disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)
DE LUCA DANIELE (SANPOLESE 1961)
Espulso per aver rivolto espressioni irrispettose e blasfeme nei confronti dell’arbitro e degli assistenti. Alla
notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva minacce alla terna ed assumeva atteggiamento
aggressivo nei confronti dell’arbitro tale da richiedere l’intervento di tesserati. Reiterava le minacce
nell’abbandonare il terreno di gioco. (R. A e R. AA) (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)
INIBIZIONE FINO AL 10/ 1/2025
CANNONE DANILO (SANPOLESE 1961)
Espulso per espressioni irrispettose nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare,
reiterava tali espressioni e tardava di circa tre minuti l’uscita dal campo.
INIBIZIONE FINO AL 3/ 1/2025
CALCARAME GIUSEPPE (MONTEROTONDO 1935)
Perché a fine gara assumeva atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.
INIBIZIONE FINO AL 27/12/2024
PATACCHIOLA GIANLUCA (CANTALICE)
Per comportamento non regolamentare.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
BENIGNI FABRIZIO (RIANO CALCIO)
Espulso per proteste nei confronti di un assistente arbitrale. Successivamente, dall’esterno del recinto di
gioco, reiterava l’atteggiamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del
CGS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANGIERI FRANCESCO (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
LORIA PAOLO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
Espulso per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno al fianco un calciatore avversario provocandogli
intenso dolore, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. (art.
36 comma 1 lett. a) del CGS)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ANTINELLI LUIGI (PALOMBARA)
Perché a gioco in svolgimento indirizzava uno sputo ad un calciatore avversario senza attingerlo. (R. AA)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALABRESI EMANUELE (CITTA DI CERVETERI)
FRANCI LORENZO (PESCATORI OSTIA)
FRANCHITTI GABRIELE (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)
CECCARELLI ANDREA (R. MORANDI A.S.D.)
PROIETTI CRISTIANO (SANPOLESE 1961)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NERI VINCENZO (ATLETICO MORENA SSDARL)
CALISSE DAVIDE (FONTE MERAVIGLIOSA)
REMIA KEVIN (FONTE MERAVIGLIOSA)
PENSABENE DANIELE (PESCATORI OSTIA)
MEREU DAMIANO (REAL SAN BASILIO 1960)
LOPEZ TORRES LUIS DARIO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
Perché a fine gara, avvicinatosi all’arbitro, protestava in modo plateale nei suoi confronti. Nonostante
l’invito ad allontanarsi, continuava a tenere un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MATARAZZO LUCA (CASAL BARRIERA)
MUSCI MANOLO (CASTELVERDE CALCIO ARL)
BALDASSARRE PAOLO (CECCANO CALCIO 1920)
CIANCA VALERIO (DUEPIGRECOROMA)
MAYER NICHOLAS (FUTBOL MONTESACRO)
GIUBBINI LUCA (L.V.P.A. FRASCATI)
VALENTE NICCOLO (LATINA BORGHI RIUNITI)
CIARAGLIA NICOLO (MONTECELIO 1964)
ROKHSI AYOUB (MONTECELIO 1964)
MARCHETTI TIZIANO (PESCATORI OSTIA)
VASARI LORENZO (POL.CANARINI 1926 RDP)
PIERGUIDI SIMONE (RED TIGERS 1957)
FRANCIONI MATTEO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
SEVERONI LEONARDO (VALLE DEL PESCHIERA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ALESSANDRINI FABIO (FONTE MERAVIGLIOSA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FEDERICI NICO (ATLETICO ARDEA)
CAVALLARI MANUEL (CANTALICE)
PICCIRILLI RICCARDO (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
SILI GIOVANNI (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
ALTOMONTE JACOPO (CITTA DI CERVETERI)
RANIERI CHRISTIAN (CITTA DI FORMIA CALCIO)
CLEMENTI VALERIO (FONTE MERAVIGLIOSA)
D’URBANO NICOLO (GREGORIANA)
ROSSI MARCO (GREGORIANA)
SABATINI DAVIDE (GRIFONE GIALLOVERDE)
NERONI MARCELLO (NETTUNO)
POMPILI GIACOMO (POL.CANARINI 1926 RDP)
SETTANNI MICHELE (PSV ALATRI GUARCINO)
D’ALESSANDRO LUCA (R. MORANDI A.S.D.)
DE PALMA DANIEL (REAL SAN BASILIO 1960)
MARANGON GIANLUCA (SABAUDIA 1949)
DI CORPO JONATHAN (SANPOLESE 1961)
FERRONE DAMIANO (SANPOLESE 1961)
CUCCHI ANDREA (SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
D’ADDIO MICHELE (URBETEVERE CALCIO)
CIAFFI GIOVANNI (VIS SUBIACO)
CARLINO KEVIN (VJS VELLETRI)