Eccellenza Lazio Unipomezia

Eccellenza Lazio | Unipomezia, accolto il ricorso su Bagaglini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha deliberato in merito alla squalifica del calciatore dell’Unipomezia durante la gara di Eccellenza Lazio contro il Gaeta

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Di seguito il comunicato.

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi
con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:
II° COLLEGIO

117) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGAGLINI MATTEO PER
5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON
C.U. N.213 LND DEL 10/01/2024
(Gara: GAETA – UNIPOMEZIA 1938 del 7/01/2024 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Unipomezia impugnava la sanzione della
squalifica per 5 gare irrogata al calciatore Matteo Bagaglini.
Assume la reclamante che il calciatore non avrebbe rivolto l’espressione ingiuriosa che gli viene
attribuita all’Arbitro ma ad un avversario che, non visto, lo aveva sgambettato mentre correva con il
pallone in gioco da un’altra parte del campo.
Nega altresì che il calciatore abbia reiterato le espressioni offensive nell’uscire dal terreno di gioco.
Chiede quindi una riduzione significativa della sanzione.
Il reclamo è solo parzialmente fondato.
La tesi dell’equivoco avvalorata dall’appellante non trova alcun riscontro nel referto di gara ove, sia
l’Arbitro che uno degli Assistenti riferiscono che le frasi lanciata dal Bagaglini fossero rivolte
direttamente a loro.
La sanzione irrogata può quindi solo essere lievemente ridimensionata considerato che le
espressioni ingiuriose si sono manifestate in un unico e temporalmente limitato contesto e non
sono state reiterate dal tesserato successivamente all’uscita dal terreno di gioco a seguito
dell’espulsione.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bagaglini Matteo a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE                                         IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti                                                              F.to Livio Proietti

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