Under 17 Élite Giudice Sportivo

Under 17 Élite | Le decisioni del Giudice Sportivo

Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo relative allo scorso turno del campionato Under 17 Élite: c’è anche un caso di razzismo

Under 17 Élite Giudice Sportivo
© LND Lazio

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 13.03.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – AUDACE 1919
Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso fatto pervenire nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme, dalla Società Audace 1919, a seguito della decisione assunta dalla stessa di ritirare la squadra dal campo in conseguenza di insulti discriminatori di stampo razziale, nei confronti di un proprio calciatore, da parte dei sostenitori della Società Accademia Frosinone, si rileva quanto segue: la Società AUDACE 1919, ricorre “in quanto la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento poiché, circa al 20′ del II tempo, a seguito dell’espulsione di un proprio calciatore, lo stesso veniva accerchiato e minacciato da calciatori avversari e difeso dai propri compagni (n. 14 EGHAREVBA Justices e n. 2 BALIMA Mouaz), che venivano fatti oggetto di insulti di stampo razzista, da parte di sostenitori della squadra locale, come riportato nella nota sottoscritta dall’Arbitro e dai Dirigenti di entrambe le Società. Gli insulti si erano già uditi in precedenza, nei confronti del calciatore n. 16, EGHAREVBA, durante azioni di gioco.

Vista la situazione ed accertato che i nostri calciatori avevano ricevuto insulti di stampo razzista, l’Arbitro riteneva che non ci fossero più le condizioni ambientali idonee e fischiava la fine anticipata della gara. Dopo alcuni minuti dal rientro delle squadre negli spogliatoi, l’Arbitro chiedeva ai nostri tesserati se ci fosse l’intenzione di riprendere il gioco, ma gli stessi dichiaravano di non essere nelle condizioni psicologiche per rientrare in campo visto il clima ostile e le gravi offese di stampo razzista ricevute dai propri compagni di colore da parte dei sostenitori locali, che avevano sconvolto i due ragazzi. Il fatto che non ci fossero più le condizioni per proseguire la gara è dimostrato dal fatto che, dopo aver comunicato la sospensione definitiva della stessa, l’Arbitro riceveva minacce e pressioni dai calciatori e Dirigenti locali ed era costretto ad espellere il n. 7 dell’Accademia Frosinone. Tenuto conto che la gara non si è conclusa esclusivamente per il comportamento di stampo razzista ricevute dai propri compagni di colore da parte dei sostenitori locali, che avevano sconvolto i due ragazzi. Il fatto che non ci fossero più le condizioni per proseguire la gara è dimostrato dal fatto che, dopo aver comunicato la sospensione definitiva della stessa, l’Arbitro riceveva minacce e pressioni dai calciatori e Dirigenti locali ed era costretto ad espellere il n. 7 dell’Accademia Frosinone. Tenuto conto che la gara non si è conclusa esclusivamente per il comportamento di stampo razzista, da parte di alcuni sostenitori locali e dall’atteggiamento minaccioso e provocatorio dei tesserati e Dirigenti della squadra locale, la ricorrente chiede che venga riconosciuto il fatto che non c’erano le condizioni ambientali per proseguire il match”.

Nelle memorie difensive inviate a questo Organo Giudicante dalla Società Accademia Frosinone Calcio, si legge che “dopo una sospensione momentanea da parte del Direttore di gara al minuto 23′ del secondo tempo, che dichiarava dopo segnalazione di un loro tesserato che dagli spalti si erano sollevati “cori razzisti”, la squadra dell’Audace 1919 lasciava indebitamente il terreno di gioco e si rifiutava di riprendere la gara anche dopo svariati richiami da parte del Direttore di gara.

Si dichiara inoltre che il Direttore di gara era molto distante dalle tribune e che era impossibilitato ad ascoltare personalmente e direttamente le frasi imputate (di matrice razzista) rivolte da un giocatore della squadra avversaria da un presunto spettatore presente sugli spalti.

Per quanto sopra esposto, la Società Accademia Frosinone chiede che alla Società Audace 1919 venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore”.

Il ricorso è infondato Esaminati gli atti ufficiali (referto e supplemento), come noto fonte privilegiata di prova, l’Arbitro riferisce che “al 20′ del I tempo, si facevano già presenti cori a sfondo razziale (“scimmia di merda” e “negro di merda”) indirizzati al calciatore n. 14 (EGHAREVBA Justices) della squadra avversaria. La gara, però, continuava regolarmente senza alcuna protesta.

Nel secondo tempo, al 20′ minuto, in occasione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore ospite, che l’Arbitro stava annotando sul proprio taccuino, nuovamente dalla tifoseria locale provenivano insulti verso il predetto calciatore n. 14, che però, a causa della distanza dalla zona della tribuna da dove venivano profferiti, il Direttore di gara non poteva comprendere. A seguito di ciò la Società Audace 1919 gli comunicava di voler abbandonare il terreno di gioco, perché affermavano di aver sentito insulti anche a sfondo razzista nei confronti del n. 14 che, nello specifico, mi comunicava “me ne vado mi stanno chiamando negro di merda”. Di conseguenza non è stato possibile riprendere la gara.

L’Arbitro riferisce, altresì, che “il suo lasciare il terreno di gioco non è da rifarsi ad alcuna minaccia ricevuta da nessun tesserato”.

Considerato quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento, in quanto è stata sospesa al 20′ del secondo tempo sul seguente punteggio: Accademia Frosinone – Audace 1919 2 – 0 per abbandono della Società Audace 1919.

Pertanto la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara, va attribuita alla Società Audace 1919. Pertanto, in virtù dell’art.10, comma 1 del C.G.S.

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DELIBERA

1) di infliggere alla Società Audace Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 100,00;
2) di comminare alla società Accademia Frosinone, l’ammenda di euro 800,00, per il deprecabile comportamento messo in atto dai propri sostenitori;
3) il contributo va incamerato.

GARE DEL 9/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 TOR SAPIENZA S.R.L.
Perchè propri sostenitori nel corso del II tempo rivolgevano all’arbitro espressioni offensive.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 4/2024
ZAMPATORI RANIERO (TOR SAPIENZA S.R.L.)
Espulso per aver rivolto all’arbitro espressione irrispettosa, tarda l’uscita dal terreno di gioco a fine gara assumeva atteggiamento irrispettoso e derisorio nei confronti del medesimo.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LEONARDI ROBERTO (TOR SAPIENZA S.R.L.)
Espulso per aver rivolto all’arbitro espressioni irrispettose tarda l’uscita dal terreno di gioco A fine gara assumeva atteggiamento provocatorio e minaccioso nei confronti del medesimo.

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMPLO LEONARDO (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)
CUCINELLI LORENZO (TOR SAPIENZA S.R.L.)

GARE DEL 10/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 MONTESPACCATO S.R.L.
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive all’arbitro. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Euro 150,00 ROMANA FOOTBALL CLUB
Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive all’arbitro. A fine gara propri tesserati assumevano atteggiamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria profferendo offese anche di natura razzista.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 4/2024
GALLOZZI GIORGIO (ROMANA FOOTBALL CLUB)
Espulso per proteste, a fine gara reiterava le proteste e assumeva atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CONSALVI DANIELE (ROMANA FOOTBALL CLUB)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FRATANGELI LEONARDO (FONTE MERAVIGLIOSA)
Espulso per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MEI FRANCESCO (CESANO)
MAROCCO TOMMASO (ROMANA FOOTBALL CLUB)
MARIANI EMANUELE (ROMANA FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO SANTIAGO (POMEZIA CALCIO 1957)
GULINUCCI DAVIDE (ROMANA FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

Under 17 Élite | Risultati e classifiche dopo la ventiduesima giornata

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ANGELUCCI GIULIO (ACADEMY LADISPOLI SRL)
RICCARDI FLAVIO (AUDACE 1919)
PALMIERI GENNARO (CASSINO CALCIO 1924)
MORETTI SIMONE (LODIGIANI CALCIO 1972)
BAROIS LEONARDO (PETRIANA)
MAULE MATTEO (POMEZIA CALCIO 1957)
ADAMO FLAVIO (VIGOR PERCONTI)
SHPATA ALESSIO (ARCE 1932)
PIROLI ROCCO (CAMPUS EUR 1960)
DAMIANI DANIELE (LODIGIANI CALCIO 1972)
CALABRESE LORENZO (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)
SCIARRA FRANCESCO (PETRIANA)
DECARLO ADRIANO(SA.MA.GOR.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
SPASONOV PIETRO (CERTOSA A.R.L.)
BAFFONI EDOARDO (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PISTOLESI DAMIANO (ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL)
SINIBALDI NICCOLO (BOREALE)
TIBERI SIMONE (CESANO)
PAPPALARDO DIEGO (HERMADA)
RANAZZI MICHELE (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)
RUBERTO ANDREA (RED TIGERS 1957)
EL SAYED ALI SALEM AHMED ABD EL (SPES MONTESACRO)
FERRARI ALESSIO (SS ROMULEA)
EGHAREVBA JUSTICES (AUDACE 1919)
MUSELLA GABRIELE (CASSINO CALCIO 1924)
TRANI RICCARDO (FONDI CALCIO)
PIZZELLI MATTIA (LODIGIANI CALCIO 1972)
DI CRISTOFARO MANUEL (OTTAVIA)
MARIANI EMANUELE (ROMANA FOOTBALL CLUB)
RENZETTI FRANCESCO (SPES MONTESACRO)
IVZIKU GERI (VIGOR PERCONTI)