Vicovaro Eccellenza Lazio

Eccellenza Lazio | Vicovaro, deferito il presidente Maugliani

Le motivazioni del Tribunale Federale Territoriale, sul presidente del Vicovaro, dopo la gara con il Certosa in Eccellenza Lazio

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Il Presidente del Vicovaro Pierangelo Maugliani è stato deferito Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024 e ufficializzato con il Comunicato Ufficiale N. 320 del 22/03/2024 

Di seguito il comunicato del CR Lazio.

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERANGELO MAUGLIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 5, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 271 del 16/02/2024

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 587pfi23-24, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese attraverso il proprio profilo Facebook dalla A.S.D. Vicovaro nei confronti dell’arbitro della gara Certosa – Vicovaro del 17.12.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, nonché della categoria arbitrale in generale”; deferiva:

1.- il sig. PIERANGELO MAUGLIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro;

2.- la società A.S.D. VICOVARO; per rispondere:

1.- il sig. PIERANGELO MAUGLIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Certosa – Vicovaro del 17.12.2023 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un “post” pubblicato in pari data alle ore 13.41 sulla “pagina” della società denominata “ASD Vicovaro” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del sopra indicato incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel “post”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ”Finale Certosa 2 Asd Vicovaro 1 ⚽ Villa. Complimenti ai ragazzi che ce l’hanno messa tutta seppur rimaneggiati per le molte assenze, ma se il Certosa, buona squadra prende i tre punti e’ perché la partita e’ FALSATA dal direttore di gara F. Madonna che nel finale non fischia un rigore solare per noi, negativo nella gestione generale, imparziale sui cartellini, purtroppo non sarà’ ne il primo ne l’ultimo, e’ finito il girone di andata e di questi direttori di gara cosi SCARSI ne abbiamo visti più di uno a nostro discapito e ci siamo veramente stancati di vedere questi scempi. Il Presidente”;
2.- la società A.S.D. VICOVARO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Pierangelo Maugliani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il presente procedimento trae origine da segnalazione del presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio del 23.12.2023, con allegato il “post” pubblicato sulla pagina della società A.S.D. Vicovaro del social network “facebook”; in data 17.12.2023, alle ore 13.41. Nell’atto di deferimento la Procura sostiene che suddette espressioni devono essere considerate pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e lesive della reputazione dell’arbitro della gara. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Pierangelo Maugliani, presidente della A.S.D. Vicovaro, poi, conseguirebbe la responsabilità diretta di tale società.

All’udienza del 15 febbraio 2024, era presente per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria. Per i deferiti nessuno era presente. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riporta integralmente all’atto di deferimento e ne richiede l’accoglimento. Richiede, pertanto, le seguenti sanzioni: Mesi 3 di inibizione per il Presidente Maugliani Pierangelo; Euro 600,00 di ammenda a carico della società Vicovaro.

Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati nei limiti e nei termini appresso delineati, risultando parole quali “falsata”, “scarsi”, “scempi”, irriguardose nei riguardi del direttore di gara. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, dal tenore del contesto complessivo le dichiarazioni espresse dal deferito possono verosimilmente anche ritenersi volte ad esprimere un giudizio critico circa la preparazione del direttore di gara (“scarsi”), reputato manchevole ed inadeguato tanto da riflettersi sull’esito della partita (che in tal senso sarebbe risultata “falsata”), senza metterne in dubbio la buona fede (“imparziale nei cartellini”). Le espressioni utilizzate dal deferito si pongono, dunque, appena oltre il limite dell’esercizio del diritto di critica; circostanza, questa, da tenersi in debito conto sotto il profilo della dosimetria della sanzione, che deve essere proporzionata alla effettiva gravità dei fatti contestati. Tanto premesso, il Tribunale Federale.

DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni:
– Maugliani Pierangelo, inibizione per n.15 giorni;
– Vicovaro, ammenda di euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

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