Certosa Under 17

Certosa Under 17, è retrocessione. Inammissibile il ricorso su Hermada-Samagor

Il Certosa Under 17 scende nei Regionali. Il Giudice Sportivo ha statuito per l’illegittimità a proporre ricorso circa tale gara

Certosa Under 17
© MySoccerPlayer/Società Sportiva Certosa

Il Certosa Under 17 è retrocesso nei Regionali dall’Élite. Salvo appello da parte dei neroverdi, a nulla è servito il ricorso concernente la gara Hermada-Samagor della 24a giornata del Girone C, rilevante a causa della distanza di tre punti proprio con la squadra in trasferta. Il Giudice Sportivo si è pronunciato per l’inammissibilità. Una statuizione positiva avrebbe permesso al club di Centocelle di disputare i Playout. Di seguito la pronuncia del Giudice Sportivo, contenuta nel comunicato SGS LND Lazio n. 187.

HERMADA – SA.MA.GOR.
Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso fatto pervenire dalla Società SSD CERTOSA, con il quale “si rileva l’irregolare partecipazione alla gara di cui in epigrafe (terminata con il risultato ADSD Hermada – US SA.MA.GOR 2 – 4) del calciatore BERNARDI Stefano (Società U.S. SA.MA.GOR)), in quanto squalificato per n. 1 gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione), con Comunicato Ufficiale n. 171/SGS del 04/04/2024, che, pertanto, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara stessa,invocando, per l’effetto, quanto previsto dall’art. 49 del CGS, quali diretti interessati in classifica”. Questo Organo Giudicante, riscontra l’inammissibilità del presente ricorso in quanto il sopra citato art. 49 del Codice, al comma 1, detta espressamente che ” omissis per i ricorsi o i reclami in ordine allo
svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le Società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Di seguito, al comma 2 del medesimo articolo, viene riportato “nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purchè connotati da concretezza ed attualità, compreso l’interesse in classifica”. Acclarato, pertanto, che il ricorso proposto dalla Società SSD Certosa, non ricade nella fattispecie indicata dal predetto comma 2 dell’art. 49, non essendosi verificato il caso di illecito sportivo

PQM
DELIBERA
1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società SSD Certosa ;
2. il contributo va incamerato.

Rivolgiti alla segreteria del tuo club per richiedere i servizi MySoccerPlayer! L’app MySP Sport è disponibile su App Store e Google Play.