Promozione Giudice Sportivo

Promozione | Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti disciplinari

Sono arrivate le delibere del Giudice Sportivo per il campionato di Promozione che è ripartito dopo la sosta natalizia

Promozione Giudice Sportivo
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Di seguito i comunicati.

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIVACE GROTTAFERRATA 1922 – SANPOLESE 1961
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 13/12/2023 esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SANPOLESE 1961, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MAGGIO Matteo, nato il 04/06/2004, in quanto non risulterebbe essere tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 alla data della gara di cui in epigrafe. Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S.. Il ricorso è fondato.
Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore MAGGIO Matteo è tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 a far data del 15/12/2023. Pertanto, il calciatore MAGGIO Matteo ha preso parte alla gara di cui alloggetto, in posizione irregolare.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù allart.10, comma 1 6, letter. A del C.G.S.

PQM
DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società SANPOLESE 1961;
2. di comminare alla società Vivace Grottaferrata 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di VIVACE GROTTAFERRATA 1922 SANPOLESE 1961 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. MECOZZI Giampiero, fino al 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.

GARE DEL 17/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIS SUBIACO – VIRTUS ARDEA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 193 del 19/12/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società VIS SUBIACO, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore NANA TCHENGA Marius Richy, in quanto non risulterebbe tesserato per la Società VIRTUS ARDEA, alla data della gara in epigrafe. Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S.. Il ricorso è fondato. Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy è tesserato per la società VIRTUS ARDEA a far data del 28/12/2023, come da comunicazione della F.I.G.C. Ai sensi di quanto previsto dallart.40 quater, delle N.O.I.F.: Il tesseramento del calciatore/calciatrice stranieri per le Società dilettantistiche decorre dalla data della comunicazione della F.I.G.C e, pertanto, il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy ha preso parte alla gara in posizione irregolare. CRL 213 LND/ 9.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù allart.10, comma 1 comma 6, lett. a del C.G.S.

PQM
DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Vis Subiaco;
2. di comminare alla società VIRTUS ARDEA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di VIRTUS ARDEA VIS SUBIACO 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. STAZI Roberto, fino a 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.

GARE DEL 7/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PONTINIA – SAN GIOVANNI INCARICO
Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società SAN GIOVANNI INCARICO; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del C.G.S. e l’art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF.

PQM
DECIDE

a) di infliggere alla Società SAN GIOVANNI INCARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;
b) di comminare alla stessa l’ammenda di euro 300,00 (prima rinuncia).

RITIRO SAN GIOVANNI INCARICO
Con nota del 08/01/2024, la Società SAN GIOVANNI INCARICO ha comunicato il proprio ritiro dal campionato di competenza. Visto l’art. 53, comma 3 e 8, delle N.O.I.F.;

SI DECIDE:

a) di considerare la Società SAN GIOVANNI INCARICO esclusa dal campionato di appartenenza;
b) di comminare alla stessa Società SAN GIOVANNI INCARICO l’ammenda prevista per l’esclusione dal campionato fissata in euro 3000,00;
c) tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria;
d) che le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata società osserveranno un turno di riposo.

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PREANNUNCIO DI RICORSO

MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – CITTA DI LENOLA
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.CITTA DI LENOLA ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

ZENA MONTECELIO – EUR TORRINO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.ZENA MONTECELIO ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.500,00 CECCANO CALCIO 1920
e squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con decorrenza immediata. Perché propri sostenitori prima dell’inizio della gara facevano esplodere numerosi petardi ed accendevano fumogeni, senza creare conseguenze. Durante il corso della gara, a più riprese, i medesimi rivolgevano gravi espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dei calciatori e dirigenti della squadra avversaria. In particolare venivano lanciate all’indirizzo delle persone in panchina e dei calciatori ospiti, bottigliette piene di acqua, lattine sia piene che vuote, rotoli di nastro adesivo, piccole bottigliette vuote, scarti di fumogeni ed altri oggetti. In questo contesto venivano colpiti alcuni calciatori di riserva che stavano riscaldandosi, provocando agli stessi dolore e costringendoli a ripararsi sotto la tettoia della panchina. Anche l’allenatore della medesima Società veniva raggiunto da una bottiglietta piena d’acqua alla nuca, che gli provocava dolore e momentaneo stordimento, costringendolo a ripararsi sotto la tettoia della panchina. I predetti sostenitori gridavano altresì ripetute offese e minacce nei confronti della terna arbitrale, in particolare verso l’assistente posizionato sotto la tribuna. Anche quest’ultimo era soggetto al lancio di vari oggetti nel corso del I tempo, senza conseguenze, mentre al 1 del II tempo veniva colpito ad una gamba da un petardo acceso, causandogli una bruciatura. Interveniva prontamente il custode del campo che allontanava il petardo nel timore che potesse esplodere, arrecando danni maggiori sia all’Ufficiale di gara che ai componenti la panchina ospite vicina. In questa occasione i sostenitori sputavano verso l’Assistente, senza tuttavia attingerlo, persistendo, nel contempo nelle frasi ingiuriose, nelle minacce e nel lancio di oggetti. Al termine della gara i medesimi tentavano di scavalcare la rete di recinzione e reiteravano il lancio di petardi verso i calciatori e gli ufficiali di gara. Nel frangente, un assistente arbitrale veniva sfiorato da una bottiglia in vetro che si rompeva nei suoi pressi e da un sasso della grandezza di una mano che lo sfiorava al volto. Rientrata la terna nel proprio spogliatoio, la porta di questo veniva raggiunta da un petardo che esplodeva senza arrecare danni. Allorchè la terna si apprestava ad uscire dall’impianto sportivo, si accorgevano che tutti i cancelli risultavano chiusi e che non era più presente nessun Dirigente. Intervenivano persone presenti in un locale attiguo all’impianto che riuscivano ad aprire un cancello ed a permettere agli ufficiali di gara di riprendere la macchina parcheggiata ed allontanarsi. (R A ed AA.AA)

Euro 300,00 CASAL BARRIERA
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, ed in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose all’arbitro ed ad un assistente arbitrale. Alcuni di essi si arrampicavano sulla rete di recinzione strattonandola minacciosamente. Inoltre, i medesimi, lanciavano nel recinto di gioco fumogeni, senza causare conseguenze. (RA, AA e CDC)

Euro 200,00 MONTEROTONDO 1935
Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara facevano esplodere alcuni petardi ed accendevano fumogeni, senza creare conseguenze. (RA e CDC).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 9/ 2/2024
MACCIOMEI ANGELO (CECCANO CALCIO 1920)
Per omessa assistenza alla terna arbitrale al termine della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 1/2024
ERCOLI DANIELE (BELLEGRA 1962)
Allontanato per aver rivolto espressioni irrispettose ad un assistente arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 19/ 1/2024
BIANCHI VINCENZO (SPORT VIRTUS GUARCINO)
Per comportamento antisportivo.
BERNARDI ALESSANDRO (VJS VELLETRI)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.

Eccellenza Lazio | Giudice Sportivo: squalifiche, ammende e inibizioni

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DE LEO GIOVANNI (CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI)
Per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose e blasfeme. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CECI FABIO (SPORT VIRTUS GUARCINO)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell’assistente arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRI VITTORIO (ARCE 1932)
Per offese e minacce nei confronti di un calciatore avversario.
ORONI ALESSANDRO (CANALE MONTERANO CALCIO)
NATALINI MAURO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GEMINIANI GABRIELE (BORGO PALIDORO)
DI GIOVANNI ANDREA (GRIFONE CALCIO)
MARCHINI SIMONE (POL. S.ANGELO ROMANO)
BOLIC ALESSANDRO (POLISPORTIVA OSTIENSE)
DI MARCO MARIO (R. MORANDI A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CARDINI GIANMARCO (F.C. RIETI 1936 ASD)
Espulso per espressione blasfema, rivolgeva espressioni irrispettose ad un assistente arbitrale. (RAA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LUDOVICI MARCO (BELLEGRA 1962)
TOMASSINI ALESSIO (COLONNA)
MARVULLI ALESSANDRO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
PUCCIA ANDREA (SPQV VELLETRI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IOZZI GIACOMO (ARCE 1932)
PENNACCHIA NICOLO (CECCANO CALCIO 1920)
FIDALEO ANTONIO (CITTA DI LENOLA)
SOLDANO ANDREA (FUTBOL MONTESACRO)
TAMBURRINI MATTEO (GRIFONE CALCIO)
DARIENZO RICCARDO (NUOVO COS LATINA)
ZENO EDOARDO (POLISPORTIVA OSTIENSE)
BERARDI DAVIDE (SANPOLESE 1961)
FERRONE DAMIANO (SETTEVILLE CASEROSSE)
SANTINI PAOLO PIO (SORIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MIRIMICH ALESSANDRO (SPQV VELLETRI CALCIO)
Perchè a fine gara scagliava il pallone con un calcio verso un avversario senza colpirlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GROOS DAVIDE (FONTE MERAVIGLIOSA)
ZAPPALA GIOVANNI (GRIFONE CALCIO)
Per essere venuto a contatto con calciatori avversari a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FELICI ROBERTO (ATLETICO LARIANO)
BOTTI MATTEO (ATLETICO MORENA SSDARL)
COMPAGNONE VINCENZO (CECCANO CALCIO 1920)
MORRA MATTIA (CITTA DI LENOLA)
VASSALLO SIMONE (COLONNA)
FALZINI MATTEO (FIANO ROMANO)
DAVI ALESSIO (FREGENE MACCARESE CALCIO)
DEL GROSSO ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
MONNI FRANCESCO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
MARTINO DARIO (POLISPORTIVA OSTIENSE)
CERBARA ANDREA (REAL SAN BASILIO 1960)
VINASI LEONARDO (RIANO CALCIO)
TALONE GRAZIANO (SANPOLESE 1961)
GIURATO IGOR (SORIANESE)
TORTOLANO VALERIO (SPES MUNDIAL F.C. ASD)
GIURA GIORGIO ANTONIO (SPORTING ARICCIA)
VAUPERI MARIO (SPORTING SAN CESAREO)
D ANGELI ANDREA (SPQV VELLETRI CALCIO)
AMBROSETTI PIERMANNO (VIS SUBIACO)
CIAFFI GIOVANNI (VIS SUBIACO)
PIETROBONO GIOVANNI (VIS SUBIACO)