Urbetevere Simeone

Urbetevere Under 19, le squalifiche del Giudice Sportivo dopo la gara con la Vis Sezze

Lunghe squalifiche per l’ex allenatore dell’Urbetevere Under 19 e di un dirigente dopo la gara con la Vis Sezze del 2 marzo

Urbetevere Simeone
L’ex allenatore dell’Urbetevere Andrea Simeone. © Urbetevere Calcio / MySoccerPlayer

Costa carissima la gara con la Vis Sezze per l’Urbetevere Under 19. Il match è terminato 1-1, ma le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo fanno superare il limite nella Coppa Disciplina. La società gialloblù però intende fare preannuncio di ricorso, dissociandosi dal comportamento dell’ex tecnico della società di Via della Pisana e da un dirigente, quest’ultimo come si evince dal comunicato della LND Lazio fermato da altri tesserati del club romano.

Urbetevere Under 19: ufficiale l’esonero di Simeone, il comunicato

Di seguito la nota della LND Lazio:

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 04.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/ 9/2024
DE MEO DONATO (URBETEVERE CALCIO)
Dirigente non in lista, ma riconosciuto dall’arbitro in quanto il cartellino era presente nel raccoglitore dei documenti della società in possesso del Direttore di gara, da fuori il recinto di gioco rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose e minacce all’arbitro, nel corso della gara. Al termine della stessa, entrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava l’arbitro offendendolo nuovamente, tentando di trattenerlo per la divisa, non riuscendoci solo grazie al pronto intervento di tesserati della società che lo trattenevano. Riusciva comunque ad appoggiare una mano sul petto del direttore di gara, senza conseguenze, persistendo nelle minacce ed offese. (art. 36 comma 2 lett. b) del CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 6/2024
SIMEONE ANDREA GIOVANNI (URBETEVERE CALCIO)
Dirigente non in lista, ma riconosciuto dall’arbitro in quanto il cartellino era presente nel raccoglitore dei documenti della società in possesso del Direttore di gara da fuori il recinto di gioco, nel corso della gara rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose e minacce. Al termine della stessa entrava indebitamente sul terreno di gioco e, avvicinato il direttore di gara, reiterava il comportamento offensivo e minaccioso. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS).

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 10/ 5/2024
PULEIO MATTEO (URBETEVERE CALCIO)
Allontanato per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALISTI VALERIO (URBETEVERE CALCIO) MASTROGIACOMO TOMMASO (URBETEVERE CALCIO).

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